Adempimenti

Concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i contributi per il 2021

di Paola Sanna

L'Inps, con la circolare n. 97 del 5 luglio 2021, rende note le aliquote dei contributi previdenziali dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2021.

La contribuzione per l'anno 2021

In estrema sintesi viene stabilito quanto segue:

- Fpld. In attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2, articolo 3 del Dlgs n. 146/1997, le aliquote contributive valide per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 risultano pari al 20,55 per cento, per la quota a carico del concedente, e all'8,84 per cento, per la quota a carico del concessionario;

- riduzione degli oneri sociali. Per l'anno 2021 gli esoneri contributivi attuati ai sensi dell'articolo 120 della Legge n. 388/2000 risultano i seguenti: 0,43 per cento per assegni familiari, 0,03 per cento per la tutela della maternità e 0,34 per cento per la disoccupazione;

- riduzione 1,00 per cento. La Legge n. 266/2005 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2006, un esonero contributivo, nella misura massima dell'1 per cento, da far valere sulle contribuzioni non pensionistiche e prioritariamente sulla contribuzione dovuta a titolo di assegno al nucleo familiare. I datori di lavoro i quali, in conseguenza della riduzione dello 0,80 per cento della Cuaf, si trovano a versare un'aliquota di Cuaf inferiore all'1,00 per cento possono beneficiare dello sconto sulle altre contribuzioni non pensionistiche (maternità, disoccupazione, Cig, malattia). Per i concedenti l'esonero dell'1,00 per cento opera sull'aliquota della disoccupazione (2,75 per cento);

- contributi Inail. In base a quanto disposto dall'articolo 28 del Dlgs n. 38/2000 i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro già a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono pari al 10,125 per cento per l'assistenza infortuni sul lavoro e al 3,1185 per cento per l'addizionale infortuni sul lavoro. Per l'anno 2021 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 16,36% dal decreto del 23 marzo 2021 del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Agevolazioni per zone tariffarie

L'Inps, nella circolare in commento, conferma anche per l'anno 2021, in attuazione del comma 45, articolo 1 della Legge di Stabilità 2011, l'applicazione delle agevolazioni contributive per zona tariffaria previste dal comma 49, articolo 2 della Legge n. 191/2009. i ricorda che le agevolazioni sono le seguenti:

- territorio non svantaggiato: 0,00 per cento;

- territorio montano: 75,00 per cento;

- territorio svantaggiati: 68,00 per cento.

Modalità di pagamento

Il pagamento dei contributi avviene tramite Modello F24, inviato agli interessati da parte dell'Istituto. Il versamento è effettuato in quattro rate alle seguenti scadenze:

-16 luglio 2021;

- 16 settembre 2021;

- 16 novembre 2021;

- 17 gennaio 2022.

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