Adempimenti

Assegno temporaneo per i figli: domande online

di Antonio Carlo Scacco

La legge delega 1° aprile 2021, n. 46 ha previsto il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.Il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della predetta legge, ha istituito limitatamente al periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021, la misura denominata "Assegno temporaneo per i figli minori". Il messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021 ha disciplinato le relative modalità attuative, disponendo che le domande per accedere all'assegno potranno essere presentate a partire dal 1 luglio 2021 utilizzando l'apposita procedura presente sul sito INPS.

Soggetti e domande interessate dal differimento

I soggetti interessati sono i nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (infatti l'assegno temporaneo non è compatibile con l'ordinario assegno per il nucleo familiare).

Nel nucleo familiare devono essere presenti figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.Il richiedente l'assegno deve possedere, inoltre, tutti i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata di erogazione dell'assegno:

A) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare,titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

B) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

C) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età (sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni);

D) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

E) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Attenzione: l´assegno non spetta per livelli di ISEE superiori ad euro 50.000. L'importo mensile, spettante con riferimento a ciascun figlio minore e a carico, varia sia in relazione alla fascia di importo dell'ISEE sia in relazione alla circostanza che del nucleo faccia parte un numero difigli minori inferiore a 3 oppure pari o superiore a 3. L'importo è inoltre maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Attenzione: in caso di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell'assegno temporaneo, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) deve essere presentata entro due mesi dalla data della variazione e l'assegno decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione suddetta. In ogni caso, contestualmente a quest'ultima, può essere presentata una nuova domanda di assegno temporaneo, con decorrenza del nuovo trattamento dal mese successivo.

Attenzione: l'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Inoltre l'assegno temporaneo è escluso dalla nozione di reddito familiare assunta a base del calcolo dell'importo del Reddito di cittadinanza.

Come

La domanda si presenta, a partire dal 1 luglio 2021, utilizzando il l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa potrà essere utilizzato il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento) ovvero tramite gli Istituti di patronato.

Attenzione: le domande presentate entro il 30 settembre 2021, daranno diritto anche alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito sul conto corrente, bancario o postale, del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, ferma restando la fattispecie di corresponsione in forma di integrazione della misura del Reddito di cittadinanza.

Attenzione: nel caso di affidamento condiviso del minore, la metà dell'importo può essere accreditato sul conto corrente, bancario o postale, dell'altro genitore.

Compatibilità

Le prestazioni compatibili con l'assegno temporaneo sono le seguenti: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nel 2021 la misura massima è pari a 145,14 euro mensili per tredici mensilità) ; l'assegno di natalità o bonus bebè (spetta per ogni figlio nato o adottato entro il 31 dicembre 2021); il cd. premio alla nascita ( consistente in un assegno in unica soluzione, pari a 800 euro, spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione); il fondo di sostegno alla natalità; le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR previste per i figli a carico ; gli assegni familiari a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

Nel caso in cui i nuclei familiari siano anche percettori di Reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto di ufficio dall'INPS, ad integrazione del Reddito di cittadinanza e con le medesime modalità di erogazione di quest'ultimo. L'importo complessivo del Reddito di cittadinanza e dell'assegno temporaneo si determina sottraendo dall'importo costituito dalla somma del Reddito di cittadinanza già spettante e dalla misura dell'assegno temporaneo, la quota del Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori facenti parte del nucleo familiare.

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