Adempimenti

Cassa Covid-19 a carico dei fondi di solidarietà, l’Inps riapre le autorizzazioni

di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps alla riapertura, prevista dal Dl 99/2021, delle autorizzazioni di Cigo e assegno ordinario con causali Covid-19 per il Fis, Fondo Trentino, Fondo Bolzano-Alto-Adige e Fondi di solidarietà bilaterali.

Ne ha dato notizia lo stesso istituto, con messaggio 2519/2021, ricordando che l'articolo 4, del Dl 99/2021 prevede che dal 1° gennaio 2021 gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale Covid-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7 del Dl 18/2020, siano posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà regolati dagli articoli 26, 29 e 40 del Dlgs 148/2015, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Quindi, in applicazione di tali normativa, gli oneri concernenti le autorizzazioni di assegno ordinario con causale “Covid-19 L.178/2020” e “Covid-19 Dl 41/2021” sono computati sulle disponibilità finanziarie dei singoli fondi, a prescindere dai limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi degli stessi; vi rientra anche l'assegno ordinario richiesto dai datori di lavoro, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del Dl 18/2020, iscritti al Fondo di integrazione salariale (Fis) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

L'Inps ha provveduto a implementare la relativa procedura per permettere l'autorizzazione delle domande di assegno ordinario dei fondi di solidarietà, per le causali sopra citate, sempre che vi siano tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per l'accoglimento dell'istanza; inoltre, tale normativa ricomprende le prestazioni di assegno ordinario erogate dal Fondo Trentino e dal Fondo Bolzano-Alto-Adige, mentre non trova applicazione per le prestazioni di cassa integrazione in deroga autorizzate dai citati fondi, che sono imputate al finanziamento statale.

Sarà necessario verificare se vi siano state istanze recanti le causali “Covid-19 L.178/2020” e “Covid-19 Dl 41/2021” accolte solo parzialmente a far data dal 30 giugno 2021, a causa dell'applicazione delle regole ordinarie di accesso al rispettivo fondo; in tali casi, si potrà procedere alle opportune rettifiche fino al totale dell'importo stimato in ottemperanza al decreto legge in argomento; nell'ipotesi in cui si esaurisca il patrimonio del fondo, sarà possibile accedere nuovamente alle prestazioni nei limiti dello stanziamento statale che verrà messo a disposizione a seguito del ricalcolo delle risorse effettuato secondo l'articolo 4, commi 13, lettera c) e 14 del Dl 99/2021.

Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 2021, l'articolo 4, comma 13, lettera c) del decreto 99/2021, più volte citato, prevede che gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa integrazione ordinaria con causale Covid 19, di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, con riferimento alle prestazioni di Cigo richieste previa sospensione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (Cigs) del Dl 18/ 2020, siano posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 88/1989 (gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti). Anche la procedura di istruttoria e autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (Cigo) è stata aggiornata per permettere la riapertura delle autorizzazioni di tutte le istanze con causale “Covid-19 L.178/2020” e “Covid-19 Dl 41/2021” di cui agli articoli 19 e 20 del Dl 18/2020.

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