Adempimenti

Regolarità contributiva, più che mai attuale la dichiarazione preventiva di agevolazione

di Giuseppe Pirinu

Con il ritorno, più o meno generalizzato, delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, o assumeranno, dipendenti, riprende quota la "Dpa" (dichiarazione preventiva di agevolazione). Prezioso strumento indispensabile per verificare - in via preliminare - il possesso del Durc "regolare", utile a legittimare l'applicazione delle agevolazioni contributive, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006.

Tale disposizione ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale «sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva […]».L'Inps, con messaggio 2648/2018, annunciava la nascita di questo importante strumento di verifica, nonché il funzionamento e l'avvio del sistema. Subito dopo, con messaggio 3082/2018, forniva i primi chiarimenti e le ulteriori necessarie istruzioni per l'utilizzo della nuova procedura.

Ma andiamo con ordine. Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, in attuazione del predetto articolo 1, comma 1175, disciplinava la specifica previsione volta a regolamentare il Durc, con riferimento alle agevolazioni contributive, individuando le pregresse irregolarità, tra le altre di natura previdenziale, ostative al rilascio del documento. Di conseguenza l'istituto, con circolare 51/2008, definiva le procedure mensili di verifica della regolarità e disciplinava la fattispecie di «attestazione della regolarità contributiva» attribuendo a questa la denominazione di Durc interno. Successivamente, in un'ottica di semplificazione, il Dl 34/2014 stabiliva che la verifica di regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili doveva avvenire esclusivamente in modalità telematica, facendo riferimento al codice fiscale del soggetto da verificare. Sul piano sostanziale si verificava un passaggio dal controllo della regolarità a posteriori, della fruizione delle agevolazioni, a un controllo preventivo.

Veniva avviato così un processo di allineamento del sistema Durc interno al sistema attuale di verifica automatizzata Durc online. A quel punto, con il solo scopo di consentire il controllo "preventivo" di regolarità, propedeutico al legittimo utilizzo delle agevolazioni, entrava in servizio il sistema Dpa (dichiarazione preventiva di agevolazione). Lo strumento prevede che l'azienda dichiari, attraverso un modulo telematico, rinvenibile all'interno dell'applicazione Diresco, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutta la durata della loro spettanza. L'avvenuta trasmissione del modulo determinerà l'avvio, in tempo reale, dell'interrogazione della piattaforma Durc online, ogni mese per il numero di mesi di durata dell'agevolazione. A riscontro della predetta interrogazione l'Inps invierà via Pec al datore di lavoro, e all'intermediario abilitato via e-mail, la comunicazione di «azienda regolare», in caso di esito positivo dell'interrogazione, consentendo così l'utilizzo legittimo dell'agevolazione. In caso, invece, di azienda irregolare, l'intermediario riceverà, sempre via e-mail, comunicazione in tal senso e il datore di lavoro, via Pec, l'invito a regolarizzare. Ove questi non vi provveda, nel termine di 15 giorni dal ricevimento (pagando integralmente o rateizzando il debito), perderà le agevolazioni a decorrere dal mese dell'inadempienza più datata contenuta nel preavviso.

Il sistema, molto gradito dai consulenti del lavoro e dagli altri professionisti abilitati, consente di evitare gli incidenti, purtroppo frequenti, generati dal fatto che nel modulo di verifica, per così dire, "ordinario" (senza Dpa), l'eventuale preavviso di "irregolarità", generato comunque in automatico dal sistema Durc online, arriva alla Pec del datore di lavoro e non sempre a quella del consulente. Naturale conseguenza di ciò e che, ove il datore di lavoro per mille ragioni non verifichi frequentemente la sua Pec, il trascorrere del quindicesimo giorno - dal ricevimento del preavviso di irregolarità - determinerà la perdita irreversibile delle agevolazioni e la conseguente notifica di note di rettifica con indicazione "perdita agevolazioni Art. 1, comma 1175, Legge 296/2006”. Ipotesi che è scongiurata con il sistema di verifica preventiva, attraverso il quale ogni comunicazione dell'istituto attinente la regolarità, in positivo o in negativo, entra nella sfera di conoscenza del professionista, che può, così, relazionarsi con il proprio cliente evitando inutili e gravose sanzioni delle quali, a maggior ragione in un momento come questo, non si sente davvero il bisogno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©