Adempimenti

Modulo ad hoc per le conciliazioni all’Inl post blocco licenziamenti

di Antonella Iacobellis

Con la nota 5186/2021, l'Ispettorato del lavoro ha diffuso un modello specifico da utilizzare per la riattivazione delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 604/1966 da parte delle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento.

L'Ispettorato fornisce un quadro riepilogativo della disciplina del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo che si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle disposizioni degli ultimi decreti legge emanati (41/2021, 73/2021 e 99/2021).

Il divieto di licenziamento persiste:
– relativamente alle imprese aventi diritto all'assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga previsti dagli articoli 19, 21, 22 e 22 quater del Dl 18/20, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli Cisoa fino al 31 ottobre 2021;

– sino al 31 ottobre per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio («tuttavia, l'articolo 43 del Dl 73/2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data»);

– per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 sino al 31 ottobre 2021 (articolo 4, comma 2, del Dl 99/2021), in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 ottobre (nella nota dell’Inl è riportato erroneamente dicembre). Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;

–per le altre aziende rientranti nell'ambito di applicazione della Cigo per cui la possibilità di licenziare è inibita ai sensi degli articoli 40, commi 4 e 5, e 40-bis, commi 2 e 3, del Dl 73/2021 ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e 40-bis, comma 1 («la ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito»).

La nota aggiunge e precisa che «l'articolo 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. Va, tuttavia, considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto ad evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015».

L’articolo 7 della legge 604/1966 prevede che:
- il datore deve necessariamente attivare la relativa procedura se vuole licenziare per giustificato motivo oggettivo un lavoratore soggetto alla disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quindi occupato in una unità produttiva che superi la soglia definita dalla stessa norma e assunto prima del 7 marzo 2015;
- la procedura è preceduta da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza a quest'ultimo.

Proprio perché vi sono diverse ipotesi da considerare, l'Ispettorato ha predisposto un modulo di richiesta di avvio della procedura, nel quale il datore di lavoro deve specificare la sussistenza o meno degli elementi rilevanti per la disciplina richiamata. Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione previste dall'articolo 7 della legge 604/1966 in corso al momento dell'entrata in vigore del Dl 18/2020, in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, appare opportuno che le aziende interessate reiterino l'istanza utilizzando il medesimo modello.

Depositato il modulo, la commissione dovrà verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, la correttezza di quanto dichiarato in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale: se viene rilevata la sussistenza dei presupposti del divieto, non verrà dato seguito alla procedura.

Conclude la nota precisando che «si rammenta, infine, che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l'utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione anche ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'intesa».

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