Adempimenti

Niente diffida se gli obblighi sono venuti meno per riduzione dell’organico

di Stefano Rossi

Niente diffida se l’azienda non è più tenuta ad assumere disabili in forza della riduzione dell’organico. Con la nota 966 del 17 giugno 2021 l’Ispettorato del lavoro chiarisce come applicare la sanzione per la mancata assunzione di personale disabile in relazione a più annualità.

Le sanzioni

L’articolo 15, comma 4, della legge 68/1999 stabilisce che le imprese hanno 60 giorni per poter assumere persone disabili. In mancanza, sono soggette alla sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per causa imputabile al datore di lavoro, la quota d’obbligo. La sanzione, da versare al fondo regionale per l’occupazione dei disabili, è pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella stessa giornata. Attualmente la misura del contributo esonerativo è pari a euro 30,64 euro, che moltiplicato per cinque darà luogo a una sanzione di 153,2 euro per ogni giorno lavorativo, risultante dal Libro unico del lavoro (nota lavoro 638 del 23 aprile 2001).

Il Jobs Act ha previsto la diffida della sanzione attraverso la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o con la stipula del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dall’ufficio. Con la nota 6316/2018 l’Ispettorato ha invece precisato che il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge, qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente.

Il ministero del Lavoro, con la nota 2283/2017, ha escluso la possibilità di adempiere attraverso la stipula di una convenzione. La sanzione in misura minima, quindi, andrà applicata quando l’illecito possa essere sanato con uno degli adempimenti previsti dalla legge, ovvero quando il datore di lavoro adempia spontaneamente oltre il termine dei 60 giorni. Invece, precisa la nota 966/2021, nell’ipotesi in cui, rispetto a un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno medio tempore l’obbligo di assunzione per effetto di un decremento dell’organico aziendale, la sanzione andrà calcolata secondo l’articolo 16 della legge 689/1981, dalla scadenza del sessantesimo giorno sino al momento in cui per effetto della riduzione dell’organico aziendale sono venuti meno gli stessi obblighi.

Le variazioni dell’organico

Le aziende perciò dovranno attivarsi celermente entro i sessanta giorni nel caso di variazione dell’organico che determini nuovi obblighi di assunzione; nel caso in cui non si riesca a rispettare il piano di avviamenti previsto dalla convenzione si dovrà rimodulare le scadenze con il servizio competente. Alla scadenza del periodo di sospensione, si dovrà assolvere alle assunzioni nei successivi 60 giorni; si dovrà adempiere agli avviamenti predisposti dal servizio competente siano essi numerici o nominativi. Si dovrà infine comunicare la risoluzione del rapporto con il disabile entro dieci giorni dalla cessazione. Si ricorda, infine, che il mancato invio del prospetto informativo è sanzionato con l’importo di 635,11 euro, maggiorato di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

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