Adempimenti

Il lavoro agile non limita le assunzioni obbligatorie

Chi è in telelavoro è escluso dalla base di computo delle quote: gli smart worker no. Chi è in telelavoro è escluso dalla base di computo delle quote: gli smart worker no

di Stefano Rossi

I lavoratori agili rientrano nella base di computo per determinare la quota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio delle persone disabili. Lo ha chiarito l’interpello 3 del 9 giugno 2021 del ministero del Lavoro. Con la nota 966 del 17 giugno 2021, poi, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito come applicare la sanzione per la mancata assunzione di personale disabile in relazione a più annualità.

Sono gli ultimi chiarimenti forniti sul collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità: l’obbligo dei datori di presentare la richiesta di avviamento di questi lavoratori ai servizi territorialmente competenti è stato sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, ma si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli ammortizzatori Covid (circolare 19/2020 del ministero del Lavoro).

La legge 68/1999 stabilisce che per determinare il numero di persone disabili da assumere sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

La norma individua anche le categorie di lavoratori non computabili per calcolare la quota di riserva, facendo salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Le aziende dovranno escludere dai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato i dipendenti disabili già in forza, i dirigenti, i lavoratori con contratto a termine fino a sei mesi, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori impiegati all’estero, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili, i collaboratori, mentre i lavoratori a tempo parziale dovranno essere conteggiati pro quota.

Il lavoratore somministrato potrà essere computato nella quota di riserva purché la durata della missione non sia inferiore a dodici mesi. È escluso il personale viaggiante e navigante per le aziende del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre. Non sono tenuti ad assumere personale con disabilità le imprese del settore edile per il personale di cantiere e gli addetti al trasporto.

Con la nota 1046 del 26 novembre 2020, l’Inl ha escluso dalla base di computo il personale subentrante in caso di cambio appalto. L’Ispettorato precisa che il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando di gara, è escluso dalla base di computo. L’esclusione coincide con la durata dell’appalto, poiché alla scadenza il personale impiegato transiterà nella nuova società subentrante oppure sarà assorbito in maniera permanente nell’organico della cedente, venendo così calcolato nella base di computo.

L’articolo 23 del Dlgs 80/2015 stabilisce che i lavoratori in telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Il ministero del Lavoro, tuttavia, ritiene che tale esclusione non sia presente nella disciplina del lavoro agile che, del resto, risponde anche a esigenze differenti. I lavoratori in smart working devono rientrare quindi nel calcolo per determinare la base di computo.

La legge 68/1999 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili nelle seguenti misure:

7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

due lavoratori, per un organico da 36 a 50 dipendenti;

un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per poter adempiere agli obblighi di legge, i datori di lavoro devono inviare online il prospetto informativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo se nell’anno precedente sia avvenuta una variazione della base occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

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