Adempimenti

Suddivisione del reddito di cittadinanza tra i membri del nucleo familiare

di Pietro Gremigni

Sono state stabilite dal ministero del Lavoro le modalità per ripartire il reddito di cittadinanza tra i componenti maggiorenni presenti del nucleo familiare beneficiario.

Si tratta del decreto ministeriale del 30 aprile 2021 pubblicato sulla GU del 20 luglio 2021, attuativo dell'articolo 3 del decreto legge 4/2019 e convertito nella legge 26/2019, decreto che però necessita delle procedure operative e della modulistica fornita dall'Inps per dare corso alle relative domande.

In pratica a ogni componente è attribuita la quota pro capite della prestazione integrativa al reddito familiare, quando la stessa sia superiore a 200 euro al mese, mentre il sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo, indicato nella richiesta.

In caso di più intestatari, nella domanda è identificato di comune accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno.

In caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza.Va tenuto presente che l'importo base della prestazione del Rdc è pari in base al decreto legge istitutivo a due quote:

- per la quota di integrazione al reddito vera e propria l'ammontare è di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza, cioè 500 euro/mese (oppure di 7.560 euro in caso di Pensione di cittadinanza);

- per la quota relativa al sostegno delle spese di locazione della casa di abitazione, l'importo ammonta a 3.360 euro annui (pari a 280 euro mensili) per il Rdc (oppure fino a un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la Pdc), oppure, in caso di mutuo della casa di abitazione, a un massimo di 150 euro mensili sia per Rdc, sia per Pdc.

La quota integrativa del reddito va poi parametrata alla scala di equivalenza in funzione del numeri dei componenti il nucleo familiare.

Resta confermato che l'attribuzione della somma spettante avviene con accredito sulla carta Rdc.

Limiti al prelievo in contanti – Il decreto ministeriale fissa poi i limiti al prelievo in contanti per i componenti il nucleo nel modo seguente:

-per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore a 100 euro per ciascuna carta Rdc individuale;

-per i nuclei familiari in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore a 80 euro per ciascuna carta Rdc individuale.

Domanda – Può essere presentata indifferentemente da uno dei membri del nucleo e ha effetti su tutti gli altri.

Qualora la richiesta di erogazione del Rdc in modalità suddivisa sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc, vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione.La suddivisione in quote decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di suddivisione nel caso sia stata presentata in un momento successivo. Essa è irrevocabile dal momento della richiesta fino alla fine del periodo di godimento.

Se nel corso della richiesta di suddivisione avviene il decesso di uno dei componenti le eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo, mentre in caso di nucleo con una sola persona, in caso di decesso le somme arretrate, quelle non riscosse o non spese non sono trasmissibili agli eredi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©