Adempimenti

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5mila euro, regolarità contributiva anche senza requisiti reddituali

di Antonio Carlo Scacco

In esito alla verifica della regolarità contributiva per i soggetti interessati dallo stralcio delle cartelle esattoriali disposto dall'articolo 4, commi 4-6, del decreto legge Sostegni, sarà sufficiente verificare che l'importo del debito delle cartelle affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, risulti uguale o inferiore a 5mila euro al 23 marzo 2021.

Sussistendo tali condizioni (non sono richiesti requisiti reddituali) la regolarità contributiva, in assenza di altre preclusioni, dovrà essere rilasciata.

Lo ricorda il messaggio Inps 2704/2021 del 23 luglio.

Secondo il parere conforme del ministero del Lavoro e di quello dell'Economia, infatti, ai fini della verifica della regolarità contributiva sono richiesti il requisito oggettivo dell'importo (carichi fino a 5mila euro) e quello temporale (carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo tra il 2000 e il 2010).

Conseguentemente, sussistendo tali requisiti, il documento di regolarità sarà definito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del Dm 30 gennaio 2015, secondo cui «la regolarità sussiste comunque in caso di (…) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative». Il decreto Sostegni ha previsto l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo esistenti al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) fino a 5mila euro, importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

È importante notare come tale annullamento si verifichi anche nel caso in cui i carichi in questione facciano riferimento a precedenti definizioni agevolate (in particolare la cosiddetta rottamazione-ter e il cosiddetto saldo e stralcio).

In ogni caso non tutti potranno fruire della agevolazione, espressamente riservata alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro e ai soggetti diversi dalle persone fisiche percettori, sempre nello stesso periodo di imposta, di un reddito imponibile fino a 30mila euro. Come si ricorderà, un’analoga agevolazione aveva interessato (articolo 4 del Dl n. 119/2018) i debiti tributari fino a mille euro esistenti al 24 ottobre 2018. I carichi interessati dall'annullamento sono quelli affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

Non sono passibili di annullamento, invece, alcune specifiche somme (recuperi di aiuti di Stato non spettanti, crediti provenienti da condanne della Corte dei conti, eccetera) la cui elencazione, di carattere tassativo, è contenuta nel comma 9 dell'articolo 4 del decreto Sostegni.

Per la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti, il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, sarà necessario attendere un apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze. Come di consueto, restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento, per le quali non si farà luogo a restituzione.

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