Adempimenti

Uffici pubblici, subito le misure per rispettare gli obblighi

di Arturo Bianco

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni e tutti coloro che svolgono la propria attività presso gli enti e gli altri soggetti pubblici dovranno essere in possesso del green pass a partire dal 15 ottobre e tale vincolo si applicherà fino al 31 dicembre del 2021. Questa disposizione si applica anche ai dipendenti di aziende private che collaborano con le Pa e ai volontari che svolgono la loro attività presso enti pubblici. La disposizione riguarda tutte le amministrazioni pubbliche e non prevede la esclusione di alcuna figura professionale. Prima della entrata in vigore del vincolo, gli enti devono darsi degli specifici piani organizzativi, in cui vanno individuati anche coloro che sono chiamati a svolgere attività di controllo. La data di scadenza del vincolo è individuata espressamente dal decreto nell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza. La stessa certificazione verde è richiesta per l’accesso ai concorsi pubblici.

Sono queste le principali disposizioni che impattano sulla organizzazione delle attività delle Pa che sono contenute, rispettivamente, nel Dl sull’uso della certificazione verde in ambito lavorativo e nel Dl 105/2021, che ha istituito la certificazione verde o green pass. Per l’accesso alle scuole, anche da parte dei visitatori, è previsto l’obbligo del possesso e della esibizione del green pass.

I destinatari delle nuove disposizioni sull’uso del green pass sono i dipendenti di tutte le Pa: siamo in presenza di una disposizione che ha un ambito di applicazione assai vasto. Ad esempio, esso comprende i comuni e tutto il personale che opera in tali amministrazioni. Sono compresi anche gli organi costituzionali. Si deve evidenziare che questi vincoli si applicano anche ai componenti gli organi di governo regionali e locali: essi sono inoltre assoggettati ai controlli e anche a questi soggetti possono essere irrogate le sanzioni pecuniarie disposte dal decreto. La concreta applicazione della disposizione impone a tutti gli enti l’adozione di specifiche misure organizzative, che ovviamente devono essere adottate prima del 15 ottobre. Anche la violazione di tale obbligo è oggetto della irrogazione di possibili sanzioni.

La normativa detta due obblighi, che peraltro sono strettamente connessi. In primo luogo, occorre essere in possesso della certificazione verde ed in secondo luogo essa deve essere esibita a richiesta dell’ente e, in particolare, a chi la Pa ha individuato per lo svolgimento delle attività di controllo. L’obbligo di possesso del green pass e di esibizione riguarda «l’accesso nei luoghi in cui il personale svolge l’attività lavorativa». La formula comprende sicuramente all’accesso nei pubblici uffici, occorre chiarire se essa si estenda allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e/o smart working, visto che in questi casi non vi è un accesso in edifici pubblici, ma comunque siamo nell’ambito dello svolgimento di una attività lavorativa. La formula utilizzata sembra far propendere per una risposta negativa.

Questo vincolo non si applica solamente ai dipendenti pubblici; esso si estende anche a «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni (pubbliche), anche sulla base di contratti esterni». Quindi ne dobbiamo trarre la conclusione che sono assoggettati a tale vincolo i dipendenti delle società che collaborano con le Pa e/o che svolgono la propria attività per loro conto e a qualsiasi titolo, cioè non solo i lavoratori subordinati, ma anche i collaboratori esterni. L’obbligo si estende altresì ai volontari e a coloro che svolgono attività di formazione per gli enti pubblici. Rimangono fermi, per espressa previsione normativa, i vincoli vaccinali dettati da precedenti disposizioni per il personale sanitario e per quello delle residenze sanitarie ed assistenziali.

Sono esclusi dall’obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione i dipendenti che sono stati individuati come esentati dalla campagna vaccinale stessa: ricordiamo che a questo fine è necessario essere in possesso di una idonea certificazione medica che può essere rilasciata solamente applicando le regole dettate dal ministero della Salute.

Tutti gli enti pubblici devono definire le regole per dare applicazione a questi vincoli. Si deve ritenere che questa sia una incombenza posta in capo ai dirigenti, visto che il legislatore non fa riferimento agli organi di governo, ma a coloro che svolgono i compiti di datore di lavoro. L’intervento dell’organo di governo può servire a dettare delle linee guida ed eventualmente ad individuare il dirigente cui fare riferimento per la direzione di questa attività. Devono essere individuati, ancora una volta dai dirigenti in quanto datori di lavoro, i dipendenti che sono incaricati di procedere all’accertamento e alla contestazione della violazione degli obblighi dettati dalla normativa di possesso e di esibizione della certificazione verde.

Si deve aggiungere, in conclusione, che anche l’accesso ai concorsi pubblici è consentito solamente a coloro che sono in possesso della certificazione verde Covid-19. Tale vincolo si applica sia ai candidati, sia ai componenti le commissioni esaminatrici, sia all’eventuale personale incaricato di svolgere compiti di sorveglianza e controllo. Esso non si applica ai candidati nel caso di prove concorsuali svolte a distanza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©