Adempimenti

L'efficacia della vigilanza passa dal riordino degli enti

di Luigi Caiazza

La recente iniziativa governativa con le parti sociali per assumere valide e celeri iniziative, almeno per contenere il fenomeno infortunistico dei lavoratori ha registrato il favore dell'opinione pubblica.
Tuttavia mettere mano con efficacia e celerità sulla sicurezza del lavoro non è cosa semplice, in quanto il quadro normativo attualmente vigente è abbastanza complesso e variegato sia per quanto riguarda gli organi istituzionali che intervengono sui posti di lavoro, sia per quanto riguarda la stessa normativa “tecnica” applicata.
Appare evidente che qualsiasi iniziativa non possa prescindere dalla “rivisitazione” degli organi di vigilanza, oggi con una articolazione abbastanza frammentata, che a parte quelli con specifiche competenze quali i Vigili del fuoco, le Capitanerie di porto, non hanno voluto o potuto mai ritornare alla precedente una unificazione ovvero realizzare un proficuo coordinamento, peraltro previsto dalla legge. Appare evidente che il primo passo non possa prescindere dalla rielaborazione del decentramento della funzione ispettiva in materia di sicurezza, e non solo.
Il primo atto che ha determinato lo scompaginamento dell'ispezione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal quale eventualmente ripartire, è da individuare nell'articolo 27 del Dpr 616/1977, il quale ha aperto la strada all'articolo 21 della legge 833/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale) il quale attribuì alle unità sanitarie locali la competenza generale sulla “tutela della salute dei lavoratori”, inserendovi la vigilanza in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, sottraendola, dunque, all'Ispettorato del lavoro che, a sua volta, proprio su tale materia ebbe il primo avvio nel lontano 1899 (con il regio decreto 230/1899).
Attualmente, normativamente e di fatto, gli ispettori del lavoro sono estromessi dalla vigilanza in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro nella gran parte dei settori produttivi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: una attività prevenzionale priva di orientamenti unitari, anzi realizzata a macchie di leopardo (regionali), non può a sua volta che essere condizionata dalla situazione delle varie Asl nell'ambito delle quali le attività di cura assorbono molte energie e risorse, relegando spesso ai margini quelle della sicurezza.
Grazie al Dpcm 142/1997, che considerò l'attività lavorativa dell'edilizia comportante rischi rilevanti, la vigilanza di prevenzione in tale settore fu estesa anche all'Ispettorato del lavoro e, benché l'articolo 13 del Dlgs 81/2008 avesse previsto l'individuazione “di ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati” (come agricoltura e logistica), a tutt'oggi non vi è stata nessuna novità.
La creazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con il Dlgs 149/2015, quale Agenzia del lavoro, non ha certamente migliorato le cose se si considera che all'ispettorato non sono state assegnate nuove competenze e nuove risorse, per quanto concerne il personale ispettivo. Né ha visto riunificata la vigilanza in materia di lavoro le cui competenze in materia assicurativa e previdenziale, con l'articolo 6 del Dlgs 124/2004, sono state estese, rispettivamente, all'Inail e all'Inps.
Così attualmente le Asl vigilano sulla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, gli istituti assicurativi e previdenziali (Inps e Inail) benché così fosse previsto dal Dlgs 149/2015, di fatto, non hanno aderito a conferire nell'Inl la vigilanza relativa alle proprie rispettive materie, per cui tutta la vigilanza relativa alla verifica dell'osservanza delle leggi poste a tutela dei lavoratori, resta distribuita fra più enti (Inl, Asl, Inail, Inps).
Stando così le cose è evidente che l'iniziativa auspicata dal Governo, a parte la conclamata assunzione di circa 3.000 ispettori (da calcolare, oltre ai tempi tecnici per il concorso, almeno un anno per la loro formazione), non potrà prescindere, a costo zero, dalla riorganizzazione e semplificazione dell'organo ispettivo nel suo complesso. Da non trascurare che gli infortuni e il lavoro nero non possono debellarsi o contenere con una recrudescenza del sistema sanzionatorio, occorrono invece maggiori controlli preventivi atti a indurre il datore di lavoro all'osservanza della legge.

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