Adempimenti

Ispettorato, risposta entro sette giorni sull’astensione prima del parto

di Barbara Massara

L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce nuovi chiarimenti per la gestione dei congedi di maternità prolungati a causa delle condizioni ambientali non favorevoli o in caso di impossibilità di spostamento della lavoratrice ad altre mansioni.

Nella nota 1150 del 13 ottobre l’Inl conferma che l'astensione obbligatoria ante partum nei casi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a e b, del Dlgs 151/2001 decorre dalla data di emissione del provvedimento adottato dall'Ispettorato così come previsto dall'articolo 18, comma 7, del Dpr 1026/1976, nonché ribadito dal ministero del Lavoro in alcuni interpelli emessi nel 2006. L'Inl ha a disposizione sette giorni dalla ricezione della documentazione per adottare il provvedimento di astensione anticipata, salvo il caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione del datore attestante l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l'astensione può essere disposta immediatamente.

Il secondo quesito rivolto all'Ispettorato riguarda la possibilità di sommare i giorni di astensione ante partum non fruiti anche nel caso di congedo post partum esteso fino a 7 mesi, quale previsto dall'articolo 6, comma 2, del Tu della maternità. Secondo l'Inl la regola prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera d, del Dlgs 151/2001, per cui i giorni di congedo non fruiti devono essere aggiunti al congedo post partum, si applica anche al congedo esteso fino a 7 mesi dopo la data effettiva del parto.

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