Adempimenti

Nel 770 le ritenute sospese per Covid e il premio per chi ha lavorato a marzo

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

I versamenti delle ritenute sospesi nel 2020 per l’emergenza Covid-19 trovano spazio nel modello 770/2021, la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa al 2020. Mancano due settimane alla scadenza per la presentazione del modello, fissata al 31 ottobre ma slittata al 2 novembre dato che il 31 è domenica e il 1° novembre è festivo. Analizziamo dunque le principali novità rispetto alla dichiarazione dell’anno scorso.

Ritenute effettuate
In particolare, nel quadro ST che contiene le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive, qualora i sostituti di imposta non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle normali scadenze previste dalla legge - avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19 - devono procedere alla compilazione dei nuovi campi 15 e 16. Nel punto 15, vanno utilizzati i codici da 1 a 12, introdotti in ottemperanza alle disposizioni di sospensione Covid e nel rispettivo rigo ST devono essere compilati esclusivamente i campi 1, 2, 11, 13 e 16. Eventualmente, in caso di versamenti parziali effettuati nell’anno, anche il campo 7.

È importante considerare come, in questi casi, non valgano le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quado ST: pertanto, i sostituti che nel 2020 hanno usufruito delle agevolazioni citate devono compilare più righi per indicare ogni singolo codice.

Nel punto 16 va, invece, riportato il totale dell’importo dei versamenti sospesi in base alla disposizione normativa individuata dal codice indicato nel precedente punto 15.

Per comprendere meglio la corretta gestione di questi casi particolari, supponiamo, ad esempio, che un sostituto d’imposta del settore turistico abbia operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un’unica soluzione o rateale e che abbia effettuato tre versamenti parziali di 200 euro ciascuno, a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 2.000. In questa ipotesi, la compilazione della prima sezione del quadro ST sarà la seguente: punto 1, periodo di riferimento 03/2020; punto 2, importo delle ritenute operate, 2mila euro; punto 7, importo a debito versato con modello F24, 600 euro; punto 11, codice tributo 1001; punto 15, sospensione Covid nota 3; punto 16, importo del versamento sospeso: 1400 euro.

Le stesse modalità vanno usate anche per il quadro SV che riepiloga le trattenute di addizionali comunali all’Irpef.

Crediti e compensazioni
Passando al quadro SX, dedicato ai crediti e alle compensazioni, rispetto al modello dello scorso anno, sono state aggiunte le colonne 5 e 6 al rigo SX1. Nella colonna 5 trova spazio il credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto, in base all’articolo 150, comma 2, del Dl 34/2020. L’importo del credito è pari al 30% delle somme restituite già indicate nel campo 475 della Cu2021 lavoro dipendente e nel campo 22 della Cu2021 lavoro autonomo ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Un’altra novità è la colonna 6, dove va riportato il credito del premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel mese di marzo 2020, in base all’articolo 63, del Dl 18/2020 (e indicato nel campo 476 della Cu relativa ai redditi 2020). Si tratta del premio istituito per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possedevano un imponibile complessivo da lavoro dipendente nel 2019 di importo non superiore a 40mila euro, ai quali è spettato un bonus, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il rigo SX48 contiene alcune informazioni in materia di aiuti di Stato e deve essere compilato dai soggetti che hanno esposto nel rigo SX3, colonna 3, il credito d’imposta istituito dall’articolo 4, del Dl 457/1997. Quest’anno il rigo deve essere usato anche dai sostituti del comune di Lampedusa e Linosa che hanno usufruito delle agevolazioni per i versamenti delle ritenute previste dal Dl 104/2020. Si ricorda che la compilazione del rigo in questione è necessaria e indispensabile per la legittima fruizione dell’aiuto di Stato.

Infine, il rigo SX49, di nuova istituzione, è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel 2020 l’erogazione del trattamento integrativo in base al Dl 3/2020 (articolo 1, comma 4).

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