Adempimenti

Nessun ricorso amministrativo se la sospensione è per salute e sicurezza

di Luigi Caiazza

Nessuna tutela amministrativa a favore dell'imprenditore destinatario del provvedimento di sospensione per irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infatti, il nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) introdotto dall'articolo 13 del decreto legge 146/2021, stabilisce che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell'attività quando riscontra che almeno il 10% degli addetti presenti sul luogo di lavoro risulta irregolare nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, indicate nell'allegato I. Tuttavia, diversamente dal precedente testo, al comma 5 stabilisce che «ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 241/1990». L'articolo 3 sancisce che «ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato...e che devono essere indicati i termini e l'autorità presso cui è possibile ricorrere».

Il nuovo testo dell'articolo 14, nella parte citata, si uniforma alla sentenza 310/2010 della Corte costituzionale che aveva dichiarato incostituzionale la precedente versione dell'articolo 14 nella parte in cui stabiliva che «ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241». L'adeguamento alla sentenza, però, è soltanto parziale, in quanto il nuovo articolo 14, al comma 14, stabilisce che «avverso i provvedimenti (di sospensione) di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente».

Tutto ciò lascia presupporre che il decreto legge 146/2021 abbia volutamente escluso dalla tutela amministrativa l'imprenditore che ritenga illegittimo il provvedimento di sospensione, al quale, secondo l'ipotesi di cui al comma 2, sempre dell'articolo 14, si aggiungerà quello di contrattare con la pubblica amministrazione.

Quindi se da una parte il comma 5 riconosce l'applicazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 «ai provvedimenti del presente articolo», quindi, per entrambe le ipotesi (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di sicurezza), non si comprende perché il comma 14 abbia escluso la seconda ipotesi dalla possibilità di ricorso amministrativo pur configurandosi entrambi i provvedimenti di natura amministrativa.

Il paradosso è che la precedente versione dell’articolo 14, al comma 9, prevedeva la facoltà di ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione per entrambe le cause che lo avevano determinato. Salvo ripensamenti in sede di conversione, non si può escludere un ulteriore intervento della Corte costituzionale.

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