Adempimenti

Il Registro unico del Terzo settore apre le porte a vecchi e nuovi enti

Dal 23 novembre il via al portale nazionale telematico delle istituzioni non profit: le iscrizioni degli esordienti saranno in contemporanea alla migrazione di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale già esistenti

di Valentina Melis

Registro unico del Terzo settore ai nastri di partenza. A quattro anni dall’entrata in vigore del Dlgs 117/2017 che lo ha istituito, apre i battenti martedì 23 novembre il registro nazionale, telematico e pubblico al quale potranno iscriversi le organizzazioni non profit.

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili (riferiti al 2019), la platea potenziale è di 362.634 istituzioni, tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (e altre associazioni), fondazioni, enti con la qualifica fiscale di Onlus. Per le imprese sociali, basterà l’iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle imprese.

L’ingresso nel Registro unico nazionale del Terzo settore non è obbligatorio, ma chi vi accede avrà diritto alle nuove agevolazioni fiscali previste dalla riforma del Terzo settore (ancora non completamente operative) e al riparto del cinque per mille dell’Irpef destinato al “volontariato”.

Che cosa succede adesso

Il decreto direttoriale del ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 26 ottobre scorso ha dato il via a due processi:

1 dal 23 novembre, l’inizio della trasmigrazione al «Runts» delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps) oggi iscritte nei registri regionali e nel vecchio registro nazionale delle Aps;

2 dal 24 novembre, l’iscrizione al nuovo Registro nazionale delle organizzazioni che ambiscono a essere enti del Terzo settore.

Due flussi, dunque, con tempi differenti. Per le organizzazioni non profit che si iscrivono per la prima volta, il Registro avrà 60 giorni di tempo per esaminare i requisiti e accettare l’iscrizione.

Per le “vecchie” organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che trasmigrano dai registri esistenti, invece, il sì o no del Runts potrà arrivare il 20 agosto 2022 (o il 19 ottobre se sarà necessario integrare i documenti ), come si vede dalla timeline del Registro riportata in alto. Gli uffici regionali o provinciali del Runts avranno infatti 180 giorni di tempo (dal 21 febbraio, data di stop alla trasmigrazione) per verificare i requisiti e la documentazione degli enti.

Che cosa serve per l’ingresso

Le organizzazioni che entrano nel Runts devono avere uno statuto in linea con il nuovo codice del Terzo settore (per Odv, Aps e Onlus che non lo avessero ancora aggiornato c’è tempo per farlo con modalità semplificata entro il 31 maggio 2022). Inoltre, è fondamentale per le organizzazioni avere una Pec (posta elettronica certificata) collegata all’ente, oltre a Spid e firma digitale del legale rappresentante, perché tutte le comunicazioni con il Runts (e dal Runts) avverranno in forma digitale. Questo imporrà anche agli enti non profit più piccoli di attrezzarsi tecnologicamente, per non restare tagliati fuori da comunicazioni e processi essenziali.

«Stiamo lavorando - spiega Chiara Tommasini, presidente di CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato - per offrire alle organizzazioni formazione, consulenza e strumenti per la comunicazione digitale funzionali, tramite convenzioni con i provider specializzati. Il digital divide delle organizzazioni è un fattore di rischio, in questa fase».

Il ruolo delle Regioni

Le Regioni, che devono trasmettere al Runts i dati delle organizzazioni finora iscritte ai registri locali, hanno sperimentato nei mesi scorsi la piattaforma del nuovo Registro nazionale, messa a punto da Infocamere. In molti casi i registri locali sono già informatizzati e questo faciliterà la transizione. «È una svolta epocale - fa notare Monica Raciti, responsabile del servizio Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore dell’Emilia Romagna - che porta a unità 21 sistemi regionali diversi e che richiederà senz’altro un primo periodo di rodaggio. La principale preoccupazione - continua - è legata al fatto che, in fase iniziale, alle nuove istanze di iscrizione al Runts nelle diverse sezioni occorrerà aggiungere il puntuale controllo dei requisiti per ciascuno degli oltre 9mila organismi trasmigrati dai registri regionali». Sulla stessa linea Maria Luisa Gallinotti, dirigente del settore Politiche sociali e Terzo settore della Liguria: «Le maggiori preoccupazioni riguardano la coincidenza della fase di trasmigrazione dei vecchi enti con la possibilità per i nuovi enti di potersi iscrivere. Dalle informazioni che abbiamo dai centri di servizio per il volontariato e dai notai possiamo presumere un numero elevato di nuove domande».

Le principali realtà coinvolte

Organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono associazioni di almeno sette persone (o di almeno tre Odv) che svolgono in favore di terzi una o più attività di interesse generale previste dal Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Possono assumere lavoratori o avvalersi di lavoro autonomo, ma il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale (Aps) sono enti del terzo settore, con personalità giuridica o meno, costituite da almeno sette persone (o da almeno tre Aps), per svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Onlus

È la sigla che indica le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: associazioni, comitati, fondazioni, cooperative o altri enti privati, che per statuto svolgono attività in una serie specifica di settori, dall’assistenza sociale o sanitaria allo sport dilettantistico, perseguendo finalità di solidarietà sociale e con il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione. Hanno agevolazioni fiscali ad hoc, come la non tassabilità ai fini delle imposte dirette delle attività istituzionali, e una serie di benefici su Iva e altre imposte. Le Onlus sono disciplinate dal Dlgs 460/1997. Il loro regime fiscale agevolato verrà meno non appena entreranno pienamente in vigore i nuovi regimi fiscali degli Ets previsti dalla riforma del Terzo settore.

La timeline del Registro unico

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