Adempimenti

Pnrr, non escono dagli Albi i professionisti reclutati dalla Pa

Niente cancellazione automatica per chi entra nel pubblico a tempo determinato, ma per gli avvocati resta il rischio di conflitto di interessi. Calderone (Cup): «Deroghe sulla formazione»

di Antonello Cherchi e Valeria Uva,

Primo ostacolo sul maxipiano di reclutamento di professionisti per centrare gli obiettivi del Pnrr. Per molte figure professionali, infatti, avvocati e consulenti del lavoro ad esempio, è tutto da decifrare l’impatto di una eventuale assunzione a tempo determinato nella Pa sulla permanenza nell’Albo e nella Cassa di previdenza.

A prima vista infatti non sembrerebbero più esserci incompatibilità in questo caso. Almeno dal 7 novembre, data di entrata in vigore della norma del decreto legge Pnrr (il Dl 152/2021), dedicata proprio ai professionisti che entreranno nella Pa come supporto alla gestione dei progetti del Piano. L’articolo 31, infatti, specifica che a queste figure «non è richiesta la cancellazione dall’Albo». Viene lasciata anche la scelta se continuare a versare i contributi alla Cassa privata o all’Inps (si veda anche l’articolo a lato). L’obiettivo della norma è chiaro ed enunciato nel testo. Si vuole «incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza». L’orizzonte non è solo quello dei concorsi già banditi: 8mila posti per l’ufficio del processo (16mila a regime) e 500 al Mef. Ulteriori assunzioni sono previste ogni anno, come prevede il decreto che istituisce elenchi di professionisti (sulla «Gazzetta» del 10 novembre).

Ma c’è da fare i conti con il quadro che regola l’esercizio delle professioni. Anche se con gradazioni diverse: ci sono categorie per le quali non c’è incompatibilità tra Albo e contratto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e altre in cui il problema esiste.

Le criticità

A sollevare per primi il problema sono stati gli avvocati. La norma del Dl Pnrr mal si concilia con la legge forense. Ricordano dal Consiglio nazionale: «Finora qualsiasi attività subordinata determinava la cancellazione dall’Albo, oppure l’avvocato poteva comunicare la volontà di sospendersi». Il Cnf legge la novità come un’ipotesi eccezionale di sospensione: «Solo per gli avvocati assunti a tempo determinato per le esigenze di attuazione dei progetti del Pnrr - spiegano - ora non è disposta la cancellazione dall’Albo e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio». Ma per Cnf, Organismo congressuale forense e Cassa resta il rischio di un conflitto di interesse: «Si pensi al caso dell’avvocato reclutato quale operatore nell’Ufficio per il processo e che lavori a a questo titolo nel tribunale ed eserciti contestualmente la professione forense: si tratterebbe di un conflitto di interessi gravissimo».

Difficoltà anche per i consulenti del lavoro. La legge sulla professione, finora, vietava ai dipendenti pubblici di restare nell’Albo se il rapporto superava il 50% del tempo pieno. Ora, invece, anche chi ha un contratto con la Pa potrà restare iscritto «senza differenziazione - commenta la presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone - quindi versando le quote e svolgendo la formazione». Ma Calderone, che guida anche il Comitato unitario delle professioni (Cup), non nega le difficoltà e chiede in sede di conversione del Dl «per tutti gli Ordini di prevedere una sezione dell’Albo dei non esercenti la libera professione», con una deroga sulla formazione. «Vogliamo contribuire all’attuazione del Pnnr, ma da liberi professionisti, mantenendo con l’Ordine il contatto necessario per spendere la qualifica professionale richiesta dalla Pa per poi tornare all’attività professionale non appena il rapporto si concluderà».

Critiche anche alcune Casse: oltre a Cassa forense anche Inarcassa intravede difficoltà, tra l’altro, per l’impossibilità «di individuare con certezza la base imponibile su cui calcolare la contribuzione soggettiva e integrativa, in quanto i redditi imponibili ai fini previdenziali presso Inarcassa sono solo quelli da lavoro autonomo».

Le professioni compatibili

Sono di fatto già allineate con il decreto Pnrr tutte le professioni tecniche e i commercialisti. «A una prima lettura della norma – spiega Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano – la novità introduce una deroga rispetto al nostro regime ordinario, che impone di iscrivere i professionisti dipendenti della pubblica amministrazione in un elenco speciale. Dunque, chi deciderà di lavorare ai progetti del Pnrr potrà rimanere iscritto all’Albo nella sezione “normale” e non cambieranno gli obblighi formativi e di versamento delle quote. Potrà anche continuare a svolgere la libera professione, a meno che non lo vieti la stessa pubblica amministrazione».

Situazione identica per i geometri, per i quali - chiarisce il presidente del Consiglio nazionale, Maurizio Savoncelli - «eventuali preclusioni scaturiscono dalla disciplina in materia di pubblico impiego». Ma il geometra assunto nella Pa non avrà più l’obbligo di aggiornamento formativo: «Da maggio scorso vale solo per il libero professionista», conclude Savoncelli. Analoga situazione per gli ingegneri: circa 100mila gli iscritti all’Albo che sono già dipendenti. «Non hanno più obbligo di assicurazione, pagata dal datore di lavoro - ricorda Massimiliano Pittau, direttore del centro studi Cni - ed eventuali carenze formative non sono sanzionate». Così anche per gli architetti. Come rileva Massimo Crusi, componente del Consiglio nazionale della categoria, «già ci sono colleghi che lavorano per la pubblica amministrazione e che, se la Pa li autorizza, possono continuare a svolgere la libera professione». Anche loro, restando nell’Albo, devono versare le quote e assolvere agli obblighi formativi.

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