Adempimenti

Ai nastri di partenza la nuova procedura di certificazione dei debiti contributivi nelle crisi di impresa

di Antonio Carlo Scacco

Prossimamente disponibile sul sito dell'Inps la procedura "Ve.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi" (l'acronimo Ve.R.A. sta per verifica regolarità aziendale) da utilizzare nell'ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 14/2019) o nella nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa introdotta dal decreto legge 118/2021.

Lo ricorda il messaggio dell'istituto previdenziale 4696/2021. L'articolo 5 del decreto legge 118/2021, infatti, ha condizionato l'accesso alla procedura alla produzione della certificazione dei debiti contributivi. È necessario tuttavia prestare attenzione alla circostanza che, mentre il modello di certificazione per la composizione negoziata poteva essere rilasciato già a partire dal 15 novembre scorso (articolo 27 del decreto legge), le procedure previste dal decreto legislativo 14/2019 saranno attivabili solo dal 16 maggio prossimo (salvo ulteriori proroghe).

Nella procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi, l'imprenditore commerciale o agricolo in condizioni di gravi difficoltà economiche/finanziarie, deve inserire nella piattaforma telematica, a corredo della istanza con la quale si richiede la nomina di un esperto indipendente, il certificato unico dei debiti contributivi. Quest'ultimo potrà essere richiesto dall'imprenditore, riconosciuto dal sistema come legale rappresentante/lavoratore autonomo, attraverso il servizio online Verae reso disponibile sul sito www.inps.it a partire dalla data che sarà individuata con successivo messaggio.

Operativamente le fasi da seguire sono le seguenti. L'interessato accede al servizio e dichiara la volontà di effettuare una richiesta di certificazione dei debiti contributivi, inserendo contestualmente il proprio indirizzo Pec (servirà per le successive comunicazioni con l'istituto). In esito alla richiesta il sistema comunica visualmente un "numero ticket" unitamente all'avviso che l'apposizione del numero di protocollo avverrà entro le prossime 72 ore (lavorative). Nei successivi 45 giorni si procede alla generazione del certificato unico, sottoscritto digitalmente dal direttore della sede e trasmesso alla sopra indicata Pec. Da notare che se al termine dei 45 giorni non risulta rilasciato il certificato, la procedura classifica l'istanza come "Non elaborata" rendendo disponibile a video le motivazioni circa il mancato esito.

Il certificato unico contiene la esposizione di tutte le esposizioni debitorie riconducibili al codice fiscale del richiedente e presenti, alla data della richiesta, in tutte le gestioni previdenziali amministrate dall'Inps. Nel documento sono menzionati anche i crediti affidati all'agente della riscossione per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il pagamento ovvero un provvedimento di sgravio/discarico/annullamento (a tale proposito sono già in corso colloqui di coordinamento con la agenzia delle Entrate).

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