Adempimenti

Nella Cu 2022 spazio al subentro del sostituto

di Barbara Massara

È online la versione definitiva della Certificazione unica 2022 reddito 2021, che i sostituti dovranno consegnare ai percipienti nonché trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria entro il 16 marzo.

Rimane confermata la scadenza del 31 ottobre per l’invio telematico all’agenzia delle Entrate delle sole Cu che contengono esclusivamente redditi esenti, o redditi per i quali non è possibile utilizzare l’Unico o il 730 precompilato.

Il modello risente delle novità fiscali dell’anno 2021 che, in quanto limitate, non stravolgono la struttura della certificazione, che invece subirà un’integrale restyling il prossimo anno in ragione della riforma fiscale introdotta dalla legge di Bilancio 2022, nonché della modifica del sistema delle detrazioni dei figli a carico dovuta all’entrata in vigore dell’assegno unico universale.

Da quest’anno nel frontespizio è stata espressamente prevista la casistica di invio di una Cu di annullamento o sostituzione da parte del sostituto subentrante (o incorporante) in luogo del sostituto estinto. Il subentrante dovrà riportare nel frontespizio i dati del sostituto estinto, barrare la casella dati particolari, e contestualmente indicare il CF del nuovo rappresentante firmatario (senza riportare la causale della carica) nonché il CF del nuovo sostituto subentrante in corrispondenza della casella “codice fiscale o ente dichiarante”. Il codice fiscale del soggetto subentrante dovrà altresì essere esposto all’interno dei dati anagrafici del sostituto (punto 12).

Tra le novità fiscali 2021 importate dalla Cu la più rilevante è l’abrogazione del credito Bonus Renzi, integralmente sostituto dal trattamento integrativo, a cui è dedicata un’intera sezione, sebbene rinumerata (390-403). Tale sezione è stata arricchita del punto 395, in cui il sostituto riporterà le rate (massimo 7) del conguaglio 2020 trattenute nel corso del 2021, in quanto l’importo del trattamento non spettante eccedeva i 60 euro. Tale importo dovrà coincidere con quanto già esposto nella Cu2021 reddito 2020 al punto 404.

Il modello ospita anche l’ultimo aggiornamento introdotto lo scorso anno alla disciplina del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015). Alle diverse casistiche previste dai numerosi interventi normativi succedutesi negli anni, a cui corrispondono diverse percentuali di esenzione, è stata aggiunta quelle dei lavoratori che, entro il 30 agosto 2021, hanno esercitato l’opzione secondo il comma 2-bis dell’articolo 5 del Dl 34/2019, quale introdotto dalla legge di bilancio 2021 per prolungare di ulteriori 5 anni l’applicazione del regime fiscale agevolato.

A questi lavoratori sono riservati i nuovi codice 13 (esenzione al 50%) e 14 (esenzione del 90%) da esporre nel punto 462 della sezione Altri Dati, mentre gli altri codici già in essere sono stati tutti rinumerati rispetto a quelli utilizzati nella Cu2021 (così come è stato rinumerato l’unico codice che identifica la categoria dei docenti e ricercatori rientrati dall’estero). Qualora il sostituto non sia stato in grado di applicare già nel 2021 l’estensione del regime agevolato, attraverso l’annotazione CT o CU comunicherà al lavoratore l’importo del reddito esente che potrà autonomamente conguagliare in sede di dichiarazione dei redditi. Nella medesima sezione sono stati rinumerati i codici che identificano le altre tipologie di redditi esenti da esporre nei punti 464 e 465.

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