Adempimenti

Certificazione dei debiti contributivi Inps solo per la composizione negoziata

di Arturo Rossi

Le richieste della procedura Vera (verifica regolarità aziendale) da parte di soggetti interessati da procedure concorsuali, regolate dalla vigente legge fallimentare, non dovranno essere definite con l'emissione della certificazione dei debiti contributivi.

Questa una delle precisazioni fornite dall'Inps, con messaggio 400/2022. L'istituto torna sulla nuova procedura dopo che qualche giorno fa, con messaggio 322/2022, aveva comunicato l'inizio dell'operatività della stessa dal 24 gennaio.

Viene ricordato che la Vera è stata sviluppata per attuare le previsioni dell'articolo 363, comma 1, del Dlgs 14/2019 per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Inoltre Vera serve per consentire, nell'ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, l'emissione della certificazione che deve essere depositata dall'imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

La richiesta va presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al fine di indirizzare il richiedente, nella homepage della procedura "Vera e certificazione dei debiti contributivi" sono state inserite specifiche indicazioni cui l'interessato deve attenersi in ordine all'utilizzo della stessa.Viene fatto presente che, l'accesso alla procedura, è riservato solo ed esclusivamente al titolare/legale rappresentante dell'impresa commerciale o dell'impresa agricola che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che intenda presentare la suddetta istanza.

La validazione dell'esposizione debitoria e l'emissione, entro 45 giorni dalla richiesta, del certificato unico viene effettuata dalla sede Inps competente a gestire la posizione contributiva e pertanto la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente in funzione dell'avvio della procedura di composizione negoziata.

Tuttavia, dato che l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stata differita al 16 maggio 2022, nessuna richiesta trasmessa attraverso la procedura "Vera e certificazione dei debiti contributivi" da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare (Regio decreto 267/1942) dovrà essere definita con l'emissione della certificazione.

Per escludere che l'Inps rilasci una certificazione fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sopracitata, prima dell'inserimento della richiesta nella procedura "Vera e certificazione dei debiti contributivi", l'interessato dovrà dichiarare la motivazione della richiesta, ora limitata alla fattispecie appositamente indicate. Le sedi Inps dovranno verificare la presenza in capo al richiedente della condizione di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in caso affermativo, dovrà essere contattato il richiedente per acquisire la dichiarazione che l'istanza è preordinata all'avvio della procedura di composizione negoziata. In mancanza di tale dichiarazione, non si dovrà dare corso all'istruttoria e alla definizione della richiesta con l'apposizione dello stato "Archiviata per assenza di requisiti".

Questi criteri, saranno validi fino all'attuazione delle disposizioni che hanno previsto l'interoperabilità tra la piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche dati, tra le quali gli archivi dell'Inps, nonché lo scambio di documentazione e dati contenuti nella suddetta piattaforma tra imprenditore e creditori, per la cui applicazione, precisa l'istituto, sono in corso le necessarie interlocuzioni con le istituzioni interessate.

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