Adempimenti

Sono redditi diversi le somme erogate dall’associazione sportiva ai propri collaboratori

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate ha stabilito che i compensi erogati per didattica e assistenza atleti nel contesto di un’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) costituiscono reddito diverso, soggetto a imposizione agevolata in base all’articolo 67, comma 1, lettara m), del Tuir.
A porre il quesito reso dall'Agenzia con la risposta all'interpello 13 aprile 2022, n. 190, è una società sportiva dilettantistica affiliata al Csi che partecipa con le proprie squadre e atlete ai campionati provinciali e regionali organizzati dal Csi. La società è iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 della legge 289/2002, che disciplina l'attività sportiva dilettantistica.
L'istante intende chiedere a collaboratori esterni, diversi da soci e tesserati, prestazioni di tipo didattico sportivo e per l'assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, domandando a tal fine al Fisco la sorte dei compensi, indennità e rimborsi forfetari corrisposti a tali collaboratori, dilettanti e non in veste professionale.
Si premette che l'articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir include tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati «nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» dal Coni e da altre organizzazioni, e, in generale, da qualunque organismo, da questi riconosciuto, comunque denominato, che persegue finalità sportive. La disposizione è applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale non professionale nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Per tali redditi è previsto un regime fiscale agevolato diversificato per scaglioni di reddito (articolo 69, comma 2, del Tuir), nel senso che non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10mila euro.
Ciò posto, con la risposta in esame, l'Agenzia ha chiarito che i compensi erogati dall'associazione sportiva dilettantistica, iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, ai collaboratori per le prestazioni in ambito didattico e per l'assistenza alle atlete, dirette alla realizzazione di manifestazioni organizzate dalla società stessa, possono essere ricondotti tra i redditi diversi previsti dalla richiamata lettera m) dell'articolo 67 del Tuir a condizione che le mansioni esercitate siano considerate necessarie ai fini delle attività sportivo-dilettantistiche, dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla federazione sportiva nazionale a cui appartiene.

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