Adempimenti

Indennità per attività connesse al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di Venezia

di Luca Vichi

Con circolare 54 del 29 aprile 2022 l'Inps ha fornito chiarimenti in ordine all'indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori impiegati dai soggetti la cui attività è connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di Venezia.

Indennità onnicompensiva

Con DL 103/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, all'articolo 1, comma 2, è previsto che le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia siano dichiarate monumento nazionale e che in queste vie d'acqua, con decorrenza 1° agosto 2021, è vietato il transito di navi aventi determinate caratteristiche dimensionali.

L'articolo 1 del decreto interministeriale del 16 novembre 2021, al comma 1 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva dell'importo di 2mila euro per l'anno 2021 a favore dei lavoratori impiegati dai soggetti la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia.

Tale indennità è:

- erogata dall'Istituto e concorre alla formazione del reddito. (È importante sottolineare, però, che per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare);

- erogata dall'Inps nel limite di spesa 5 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;

- assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 600/1973 se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente (in tale caso, l'Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno). Se, invece, è corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 25 del Dpr 600/1973.

Destinatari indennità onnicomprensiva

I destinatari dell'indennità onnicomprensiva sono le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi:

1) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data del 22 dicembre 2021 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;

2) lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;

3) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.

Detti lavoratori, per accedere all'indennità onnicomprensiva, devono essere stati impiegati dai soggetti la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, come di seguito specificati:

1. gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b), del medesimo Dl 103/2021;

2. imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 84/1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo;

3. imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della legge 84/1994 (servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio);

4 .imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione (concessionari di beni del demanio e di zone di mare territoriale);

5. imprese autorizzate a operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo Codice della navigazione;

6. imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al Dpr 328/1952;

7. esercenti le attività di cui alla legge 135/1977, nonché spedizionieri doganali e imprese operanti nel settore della logistica.

Requisiti di accesso all'indennità onnicomprensiva

L'indennità onnicomprensiva non spetta a coloro che alla data del 21 luglio 2021:

- sono titolari di altra misura di sostegno al reddito;

- sono titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Dlgs 81/2015;

- sono titolari di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle stesse finalità.

Presentazione della domanda

I destinatari delle indennità devono presentare domanda all'Inps entro la data del 30 giugno 2022 in via telematica. In alternativa al portale web, l'indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

Istruzioni contabili

Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura "pagamenti accentrati".

A tale fine, l'Istituto crea il conto GAU30247 per l'indennità onnicomprensiva erogata direttamente a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro.

I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al nuovo conto GAU10247.

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