Adempimenti

Verifiche a doppio livello per le imprese sociali

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Arrivano le indicazioni sull’attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali. Con il decreto del 29 marzo (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di sabato 30 aprile), il ministero del Lavoro definisce le forme, i contenuti e le modalità dei controlli da porre in essere nei confronti delle imprese sociali nonché le forme di vigilanza su tali enti da parte del ministero. Destinatari dell’attività di controllo sono, dunque, gli enti che rispettino i requisiti previsti dal decreto legislativo 112/2017, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, fatta eccezione per quelli sottoposti alla gestione commissariale o alle altre procedure concorsuali.

Una verifica all’anno

Per le imprese sociali, infatti, come precisato nel decreto ministeriale, i controlli avranno luogo almeno una volta all’anno ma per quelle costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno l’attività di scatterà solo a partire dall’anno successivo.

Con il documento ministeriale viene peraltro chiarito che i controlli sulle imprese sociali si differenziano dall’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché dai controlli di competenza di altre amministrazioni. Tali controlli, infatti, vengono esercitati esclusivamente nell’interesse pubblico e producono effetti nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni.

Doppia modalità di controllo

Diverse le modalità di controllo che il ministero potrà porre in essere: si va da quella ordinaria all’attività ispettiva vera e propria. Per quanto concerne la prima, questa sarà mirata alla verifica del rispetto da parte del ministero delle disposizione del decreto legislativo 112/2017 attraverso la verifica della gestione amministrativa contabile nonché dell’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con riferimento, invece, all’attività ispettiva le funzioni sono demandate all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), salvo quanto disposto all’articolo 1, comma 4, del decreto, secondo cui nella Regione Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il ministero provvede alla sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d’intesa con le amministrazioni competenti, al fine di garantire l’uniforme svolgimento dell’attività.

Per quanto concerne le ispezioni, queste potranno essere disposte dal ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati a seguito di esposti di soci o soggetti privati o su segnalazione di pubbliche amministrazioni. Oggetto, infatti, dell’attività ispettiva è la verifica delle norme legislative. Resta, invece, in capo al ministero dello Sviluppo economico la vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa.

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