Adempimenti

Aiuti Covid, niente proroga per l’autodichiarazione

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Per ora arriva una prima chiusura del ministero dell’Economia alle richieste avanzate da professionisti e associazioni di categoria per avere tempo fino a settembre per l’autocertificazione degli aiuti Covid (il modello è stato pubblicato dalle Entrate il 27 aprile) in scadenza il 30 giugno. Non è ancora chiusa, invece, la partita per l’eventuale differimento dell’approvazione dei bilanci entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio su cui è «necessario un supplemento istruttorio». È quanto emerge da due risposte rispettivamente a un question time e a un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera, letti dal sottosegretario all’Economia Federico Freni.

Sul tema caldissimo e molto sentito dai professionisti dei termini ristretti sull’autocertificazione Covid, la risposta dell’Economia al quesito presentato da Fratelli d’Italia (prima firmataria Lucia Albano) è stata che la comunicazione dei dati contenuti nella autodichiarazione è funzionale anche al loro inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).

Inoltre, sottolinea ancora l’Economia, sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza. Si tratta di informazioni utilizzate dall’agenzia delle Entrate «per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato». Da qui la conclusione (anche dato il «numero elevatissimo di aiuti da registrare») che la proroga della scadenza del 30 giugno 2022 «pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione» e che qualunque differimento in favore del contribuente dovrebbe accompagnarsi a uno slittamento di pari passo «del termine finale per la registrazione degli aiuti nel Rna».

La risposta tocca anche altri aspetti. In primo luogo l’impossibilità di esonerare le piccole medie imprese perché sia il decreto Sostegni (Dl 41/2021), che ha previsto l’autodichiarazione, sia il decreto attuativo dell’11 dicembre 2021 sia la la decisione della Commissione Ue C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il «regime ombrello», confermano la necessità che « venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione».

Sull’indicazione dei deputati secondo cui con la cumulabilità dei massimali delle due sezioni del quadro temporaneo di aiuti sarebbe «possibile arrivare fino ad un importo complessivo di 11,8 milioni di euro», il ministero puntualizza che tale importo «non tiene conto dei diversi massimali pro tempore vigenti stabiliti con riferimento alle due diverse sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework (nell’ambito delle quali sono riconosciuti gli aiuti ricompresi nel “regime ombrello”)». Il limite minimo a cui fare riferimento è «quello previsto nell’ambito della sezione 3.1, applicabile fino al 27 gennaio 2021, pari a 800mila euro (limite che potrebbe essere raggiunto anche da parte delle Pmi)».

Sull’interrogazione di Nadia Aprile (Gruppo misto) relativa alla possibilità di estendere anche per i bilanci 2021 l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Mef fa sapere che il tema è già all’attenzione dell’Esecutivo. Il Governo sta valutando la portata e gli effetti, anche in relazione alle possibiler ricadute che la proroga determinerebbe sul versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap, sia in relazione al saldo relativo al periodo d’imposta 2021 sia a quello della prima rata di acconto per il 2022. Non è una chiusura, quindi, ma l’Esecutivo sarà necessario un ulteriore approfondimento.

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