Adempimenti

Omessa o tardiva comunicazione: la sanzione è da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore

di Stefano Rossi

L’omessa o la tardiva comunicazione, oltre il ventesimo giorno dall’instaurazione del rapporto di lavoro con il lavoratore impiegato tramite piattaforma digitale, dà luogo alla sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Non troverà invece applicazione la maxi sanzione per lavoro nero, poiché la disposizione introdotta dal Dlgs 151/2015 si applica solo in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

Tuttavia, non si può escludere il rischio di una riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato o l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato in base all’articolo 2 del Dlgs 81/2015.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare 7/2020, ha posto particolare attenzione alla verifica di sistemi di rating che potrebbero risultare determinanti ai fini del giudizio sulla sussistenza o meno della etero-organizzazione. In sostanza, se tali sistemi impediscono la libertà di scelta, ad esempio del ciclo-fattorino, è verosimile che la prestazione sia etero-organizzata dal committente sino a doversi spingere alla sussistenza di una vera e propria etero-direzione. In tal caso, quindi, la prestazione di lavoro sarà subordinata in base all’articolo 2094 del Codice civile, con conseguente riqualificazione del rapporto di lavoro.

Le conseguenze potrebbero dunque essere le sanzioni in materia di rispetto dell’orario di lavoro, delle pause o dei riposi. Sul piano della retribuzione gli eventuali scostamenti retributivi accertati tra i compensi effettivamente erogati e la retribuzione stabilita dal Ccnl stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento potranno consentire l’adozione della diffida accertativa per il recupero delle differenze retributive.

I rider autonomi

Il lavoro dei rider autonomi, invece, è disciplinato dal Capo V-bis del Dlgs 81/2015. Con la circolare 7/2020, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato il CCNL della logistica per determinare il compenso minimo orario spettante ai lavoratori intermediati dalle piattaforme digitali, seguendo le indicazioni della sentenza 1663/2020 della Cassazione. Anche in questo caso, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa per il recupero dei crediti patrimoniali risultanti da un raffronto tra quanto loro dovuto in applicazione dei predetti minimi tabellari e quanto effettivamente erogato dal committente che non applichi alcun contratto collettivo o applichi una disciplina collettiva non conforme alle prescrizioni di legge. Il premio assicurativo viene calcolato sul tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, che per la sua variabilità potrebbe determinare oggettive incertezze.

Quanto all’imponibile, viene richiamata la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, con un prevedibile aggravamento del costo a carico del committente soprattutto per il rinvio ai giorni di effettiva attività, con l’effetto che per una sola consegna giornaliera scatterebbe la contribuzione.

Infine, l’Ispettorato estende la disciplina sulla tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal ui al Dlgs 81/2008 in relazione alla formazione e all’informazione dei collaboratori, al controllo del committente sulle attrezzature di lavoro, alla denuncia di infortunio, alla sorveglianza sanitaria e alla completezza del documento di valutazione dei rischi, oltre all’obbligo a carico del datore di lavoro di fornitura e di manutenzione dei dispositivi di protezione individuale.

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