Adempimenti

Modifiche agli assetti contributivi di operai agricoli a tempo indeterminato e apprendisti

di Alessandro Necchio

Il 27 maggio 2022 l'Inps ha emanato il Messaggio n. 2225 con cui precisa la misura degli obblighi contributivi che i datori di lavoro quali imprese cooperative e loro consorzi (inquadrati nel settore agricoltura in base all’articolo 2 della legge 240/1984) devono denunciare nel flusso uniemens.

Occorre far presente che la legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 222, ha previsto, per questi datori di lavoro, l'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento Aspi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (Oti) e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato (articoli 43, 44 e 45 del Dlgs 81/2015). Tale obbligo sussiste per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2022 e per coloro che, assunti prima di tale data, risultavano in forza alla stessa.

Si ricorda altresì che le imprese cooperative e i loro consorzi, inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, e dal 2022 anche apprendisti, al versamento della contribuzione per il finanziamento di Cigo e Cigs, della Cuaf e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, cui si è aggiunta l'Aspi dal 1° gennaio 2022.

Per l'assolvimento di tali obblighi contributivi, l'istituto ha previsto l'apertura di un'apposita matricola contraddistinta dal Csc 1.01.06 per la posizione di operai a tempo indeterminato e apprendisti, in aggiunta a quella già esistente per dirigenti e impiegati.

Di seguito si espongono gli assetti contributivi di:

a) operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale non si applica la riduzione dell'aliquota Cuaf:
- Cuaf: 0,68% carico azienda;
-Cigo: fino a 50 dipendenti 1,70% carico azienda; oltre 50 dipendenti 2% carico azienda;
-Cigs: 0,60% carico azienda; 0,30% carico lavoratore;
-Aspi: 1,31% carico azienda;
- contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge 845/1978: 0,30% carico azienda.

b)operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale si applica la riduzione aliquota Cuaf, ossia società cooperativa iscritta all'Albo informatico delle società cooperative, contraddistinta dal CA 3A:

- Cuaf: non presente
- Cigo: fino a 50 dipendenti 1,64% a carico azienda; oltre 50 dipendenti 1,94% a carico azienda;
- Cigs: 0,60% a carico azienda; 0,30% a carico lavoratore;
- Aspi: non presente;
- contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge 845/1978: 0,30% a carico azienda.

c) apprendisti a tempo indeterminato di secondo e terzo livello, per datori di lavoro con o senza CA 3A:

- Cuaf: 0,11% a carico azienda;
- Inail: 0,30% a carico azienda;
- Cigo: fino a 50 dipendenti 1,70% a carico azienda; oltre 50 dipendenti 2% a carico azienda;
- Cigs: 0,60% a carico azienda; 0,30% a carico lavoratore;
- Aspi: 1,31% a carico azienda;
- contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge 845/1978: 0,30% a carico azienda;

Secondo l’articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/2015, i benefici contributivi di cui sopra sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, esclusi i rapporti di cui al comma 4 del medesimo articolo.

d) apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro che occupano massimo nove dipendenti:

l'articolo 1, comma 773, quinto periodo della legge 296/2006, prevede una riduzione dell'aliquota complessiva in ragione dell'anno di vigenza del contratto. La stessa opera solo con riferimento alle aliquote Cuaf e Inail;

e) apprendisti di primo livello:

l’articolo 1, comma 110, lettera d) della legge di Bilancio 2018 ha previsto specifiche agevolazioni: contributo Cuaf pari allo 0,06% della retribuzione imponibile; contributo Inail pari allo 0,15% per l'intera durata del rapporto di lavoro; sgravio totale dell'aliquota di finanziamento della contribuzione Aspi e del contributo ex art. 25, quarto comma della legge 845/1978.

Si attende circolare in merito alle modalità applicative dello sgravio contributivo introdotto dall'articolo 1, comma 645, della legge 234/2021.

Sulle contribuzioni dovute per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti continuano inoltre a operare le agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 67/1988, con esclusione dell'aliquota pari allo 0,30% dell'imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, quarto comma, della legge 845/1978. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in argomento, le matricole aziendali devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "8M" o "8N".

Per il versamento del contributo Cigo e Cigs dovuto per gli apprendisti in relazione alle mensilità dal mese di gennaio 2022, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella denuncia UniEmens, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

-L'elemento "M026""Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022"; o "M032" per la CIGS in <CodiceCausale> ;

-L'importo della retribuzione imponibile del mese di riferimento nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>;

-L'AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta nell'elemento <AnnoMeseRif>;

-L'importo del contributo dovuto nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>;

Il recupero degli arretrati, dal mese di gennaio 2022, può essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio 2022, mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022, giugno 2022, mese corrente e arretrati fino a maggio 2022 e luglio 2022, mese corrente e arretrati fino a giugno 2022.

La sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Si utilizzeranno invece, le consuete modalità per il versamento del contributo ASpI.

Ai fini delle rilevazioni contabili dei versamenti dei contributi CIGO e CIGS si utilizzeranno i seguenti conti, attualmente già in uso:

-Per la CIG ordinaria, i conti PTH21010 (anni precedenti) e PTH21070 (anno in corso), da abbinare al nuovo codice elemento "M026" (versamento contributo ordinario CIGO anno 2022);

-Per la CIG straordinaria, i conti GAU21015 (anni precedenti) e GAU21075 (anno in corso), da abbinare al nuovo codice elemento "M032" (versamento contributo CIGS anno 2022).Si conferma inoltre l'utilizzo dei conti PTA21112 (anni precedenti) e PTA21172 (anno in corso), abbinati al codice elemento "M400" per la rilevazione del versamento del contributo Aspi.

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