Adempimenti

Operativo lo sgravio per le cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi

di Manuela Baltolu

Con il messaggio 2864/2022 l'Inps ha fornito le istruzioni operative per poter fruire della riduzione contributiva introdotta dall’articolo 1, commi 253 e 254, della legge 234/2021, riservata alle cooperative, costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari hanno proceduto a trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi (cosiddetto workers buyout), dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 83/2012, in attuazione degli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione nonché il proseguimento delle attività imprenditoriali, di cui alla lettera c-ter, del comma 2, del medesimo articolo 23.

Potranno beneficiare della misura le cooperative che, entro il 30 giugno 2022, abbiano comunicato al ministero dello Sviluppo economico l'avvenuta costituzione, secondo quanto sopra, e a cui l'Inps ha già attribuito il codice autorizzazione "8Y".

L'agevolazione consiste nell'esonero del 100% della quota di contributi previdenziali a carico delle aziende, per un periodo di 24 mesi dalla costituzione della cooperativa, con un limite massimo annuale di 6.000 euro per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile; resta invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale riduzione contributiva rientra nel temporary framework - comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche - giunto a scadenza il 30 giugno 2022, e soggiace pertanto ai relativi massimali.

Sono esclusi dalla riduzione i premi e contributi dovuti all'Inail, il contributo, ove dovuto, al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, il contributo, ove dovuto, ai fondi individuati dagli articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del Dlgs 148/2015 , il contributo dello 0,30% destinato o destinabile ai fondi interprofessionali, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Per poter utilizzare lo sgravio, le aziende dovranno inoltrare una richiesta alla sede Inps territorialmente competente, utilizzando la funzionalità "contatti" del "cassetto previdenziale", alla voce "assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "altre agevolazioni", e dichiarare:
• la data di costituzione della società cooperativa;
• la forza lavoro;
• la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti;
• l'aliquota contributiva datoriale media applicata;
• l'importo dell'esonero spettante.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dall'istituto, lo sgravio contributivo potrà essere esposto nel flusso uniemens, a partire dal mese di competenza di agosto 2022, inserendo il nuovo codice "ESWB".

Per quanto riguarda il recupero del beneficio maturato nei mesi da gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione di quello corrente, esso potrà avvenire esclusivamente nei flussi uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

La fruizione è subordinata al rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 in materia di regolarità contributiva, assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli accordi collettivi nazionali e territoriali sottoscritti di sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 254, della legge 234/2021, l'esonero sarà riconosciuto solo se ildatore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni pari almeno al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

L'Inps afferma inoltre che la misura non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

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