Adempimenti

Disoccupazione per i giornalisti fino al 2023 con le regole Inpgi

di Pietro Gremigni

Fino al 31 dicembre 2023 i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti iscritti all'ex Inpgi secondo le regole previste dalla normativa regolamentare del soppresso istituto di previdenza dei giornalisti.

Con la circolare 91/2022 l'Inps illustra il regime transitorio, fino al 2023, in materia di prestazioni di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all'ex Inpgi. Si tratta dell'attuazione di quanto previsto dalla legge 234/2021 secondo cui i predetti trattamenti, benchè disciplinati dalle regole dell'ex Inpgi, sono erogati a carico della gestione prestazioni temporanee dell'Inps.

Dal 1° gennaio 2024, ai giornalisti si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina in vigore in materia di indennità di disoccupazione Naspi.

Nel periodo transitorio l'Inps liquiderà i trattamenti di disoccupazione secondo le seguenti regole. I destinatari sono i giornalisti iscritti all'ex Inpgi da almeno 2 anni che:
-hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro compresa l'ipotesi di dimissioni per giusta causa;
-oppure hanno risolto consensuale il rapporto di lavoro qualora sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione preventiva da tenersi presso l'Ispettorato territoriale del lavoro;
-si sono dimesse durante il periodo tutelato di maternità.

Questi lavoratori hanno diritto al trattamento "ridotto" se possono fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione. Con almeno 52 settimane di contributi nel biennio precedente, spetta invece il trattamento ordinario di durata pari ai giorni di effettiva prestazione lavorativa, entro il massimo di 360 giorni indennizzati.

L'indennità è pari al 60% della retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione entro il limite massimo di 1.745,30 euro mensili. Dal 181° giorno l'indennità si riduce del 5% ogni mese fini ad un tetto del 50%.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica, di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione è sospesa per la durata del rapporto. Per rapporti di natura giornalistica di durata al di sopra di 6 mesi, viene meno il diritto all'indennità.

Durante la fruizione dell'indennità ordinaria spetta l'accredito figurativo dei contributi. L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Dal punto di vista procedurale, i giornalisti aventi diritto devono presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso. In tal caso l'indennità decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto.

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