Adempimenti

Inail, rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022

di Paola Sanna

Con la circolare Inail 33/2022 sono stati rivalutati, con decorrenza dallo scorso 1° luglio, il minimale e il massimale di rendita, fornendo così i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

La rivalutazione di luglio 2022

Il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 giugno ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 17.780,70 e di 33.021,30 euro.

Vengono dunque aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 212/2022.

Alcuni valori

Di seguito alcune tipologie di lavoratori interessati:
- familiari partecipanti all'impresa familiare, la cui retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 59,51 euro e quella mensile a 1.487,74 euro;
- lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time, la cui retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 110,07 euro e quella mensile a 2.751,78 euro;
- lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time, la cui retribuzione convenzionale oraria è pari a 13,76 euro.

Lavoratori parasubordinati

Il minimale e il massimale di rendita annui, pari, con decorrenza 1° luglio 2022, rispettivamente a 1.481,73 e 2.751,78 euro, rappresentano la base imponibile da raffrontare ai compensi effettivamente percepiti dai lavoratori che hanno sottoscritto un contratto di parasubordinazione.

Sportivi professionisti dipendenti

La base imponibile è rappresentata dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita pari rispettivamente a 17.780,70 e 33.021,30 euro annui.

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