Adempimenti

Assegno unico, maggiori tutele per le famiglie con disabili

di Antonio Carlo Scacco

La disciplina dell'assegno unico universale, introdotta dal 1° marzo in sostituzione del vecchio assegno per il nucleo familiare, ha già subito alcune implementazioni di rilievo, le ultime a opera del decreto legge 73/2022. Il messaggio Inps 3518/2022 del 27 settembre ha illustrato la portata di tali innovazioni. Il fil rouge che unisce idealmente le modifiche apportate (con effetto, si noti, dal 1° marzo) è chiaramente ispirato dalla esigenza di assicurare una maggiore tutela alle famiglie con figli disabili, anche attraverso un più efficace coordinamento con la disciplina previgente.

Circa i nuclei familiari orfanili, ossia i nuclei composti da orfani maggiorenni, in un primo tempo era stato abrogato il beneficio degli assegni al nucleo familiare, ma senza delineare in modo compiuto la modalità di riconoscimento del beneficio in termini di assegno unico (corrispettivo peraltro previsto nella relazione tecnica al decreto legislativo 230/2021, istitutivo dell'assegno unico). La modifica ha pertanto sanato una evidente criticità della norma (già evidenziata dal servizio bilancio della Camera), inserendo tra i beneficiari dell'assegno gli orfani maggiorenni, purché titolari di pensione ai superstiti e purché in stato di disabilità grave in base all’articolo 3 della legge 104/1992.

Altra modifica di rilievo interessa l'importo spettante per i figli disabili. L'assegno è ora equiparato a quello corrisposto ai figli minorenni, mentre la maggiorazione corrisposta ai figli maggiorenni disabili fino a 21 anni di età è ora equiparata a quella dei figli minorenni disabili. Bene ricordare come tali modifiche, per il momento, si applicano solo nella corrente annualità (che tradotta nel lessico dell'assegno unico corrisponde al periodo 1° marzo 2022- 28 febbraio 2023) e presuppongono un grado di disabilità "media" (è tale, ad esempio, quella che interessa minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, secondo l’articolo 2 della legge 118/1971).

Ulteriore modifica interessa la maggiorazione transitoria per i figli disabili. La maggiorazione (valida per tre anni) assolve alla funzione di compensare alcune particolari situazioni di vulnerabilità, nelle quali la somma dei benefici vigenti delle detrazioni dall'Irpef e dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare risulta più favorevole rispetto alla misura dell'assegno unico. Con le modifiche apportate dal decreto legge 73/2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione sono incrementati di 120 euro al mese (ma solo per l’annualità corrente).

Incidentalmente si ricorda che la maggiorazione mensile spetta per intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo. Spetta per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023; per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. Non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

Come anticipato, le modifiche introdotte hanno decorrenza retroattiva, a partire dalla data di entrata in vigore dell'assegno unico, ossia dal 1° marzo. Per le domande presentate entro il 30 giugno, pertanto, l'Inps provvederà ai dovuti conguagli. Per le domande presentate a partire dal 1° luglio, invece, gli importi in pagamento risultano essere già aggiornati.

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