Rapporti di lavoro

La clausola compromissoria deve essere certificata

di Alberto Bosco

Le parti del contratto di lavoro possono prevedere l'inserimento di una clausola compromissoria direttamente nel contratto che stipulano oppure anche in un atto separato, concordando che eventuali controversie nascenti dal rapporto stesso saranno decise da arbitri purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato (articolo 802, comma 1, del codice di procedura civile).

A tal fine la legge prevede, a pena di nullità, che il regolare inserimento in un contratto di lavoro della clausola compromissoria sia certificato in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del Dlgs 276/2003, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo Dlgs, ossia le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del ministro del Lavoro;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'apposito albo, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del Dpr 382/1980;
d) il ministero del Lavoro, direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse, ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati a organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il ministero;
e) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 12/1979, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il ministero del Lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

La stessa norma prevede inoltre quanto segue:
1) le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro;
2) davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato (articolo 31, comma 10, della legge 183/2010).

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