Rapporti di lavoro

Niente maxisanzione se sono state versate le ritenute d’acconto

di Carmine Santoro

Il ministero del Lavoro, con nota del 9 ottobre 2014, in risposta a un quesito della Direzione regionale del lavoro del Friuli, esclude l’applicazione della maxisanzione in caso di riqualificazione, da parte del personale ispettivo, di rapporti di lavoro autonomi in subordinati.

Il dicastero rammenta innanzitutto la nuova formulazione normativa della maxisanzione, come modificata dal “collegato lavoro”, che stabilisce l’applicazione della misura punitiva in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione, salvo che emerga la volontà di non occultare i rapporti di lavoro attraverso l’adempimento, precedentemente assolto, di obblighi previdenziali. Secondo il ministero, la ratio della norma è di connettere l’applicazione della maxisanzione allo svolgimento di prestazioni di natura subordinata, eseguite senza le prescritte comunicazioni al centro per l’impiego o in assenza del previo adempimento degli obblighi contributivi che attesti la volontà di non occultare i rapporti di lavoro.

Il documento di prassi richiama l’orientamento espresso con la circolare 12 novembre 2010, numero 30 la quale, in relazione al lavoro autonomo reso ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, aveva affermato che il personale ispettivo avesse l’obbligo di applicare la maxisanzione in caso di assenza della documentazione - riferita a un periodo precedente all’accertamento - utile a comprovare la genuinità del preteso carattere autonomo del rapporto.

Il rapporto di lavoro autonomo occasionale si caratterizza per l’assenza di obblighi di comunicazione preventiva, con la conseguenza che possono rilevare, ai fini dell’esclusione della misura sanzionatoria, l’adempimento di obblighi previdenziali, in caso di superamento della soglia di 5.000 euro annui, ovvero valida documentazione fiscale, come già precisato nella circolare 38. Per valida documentazione fiscale idonea a escludere la maxisanzione in caso di riqualificazione del personale ispettivo, precisa ora il ministero, devono intendersi il versamento delle ritenute d’acconto, tramite il modello F24, le rilevazioni contabili e la dichiarazione sul modello 770. Tale documentazione, per essere idonea a escludere l’irrogazione della misura punitiva, deve tuttavia essere riferita al periodo oggetto di accertamento.

Il ministero conclude che il lavoro autonomo per il quale siano già state versate le ritenute d’acconto, trascritte nella documentazione fiscale, non può essere ritenuto “in nero”, anche se riqualificato come subordinato dall’organo ispettivo. Dunque, nell’ipotesi considerata, la maxisanzione non può trovare applicazione.

Appare opportuno aggiungere che la documentazione fiscale, dovendo essere riferita al periodo oggetto di accertamento, non sarà idonea a evitare di incorrere nella sanzione per lavoro sommerso nell’ipotesi, non rara nella prassi accertativa, in cui gli ispettori abbiano rivenuto in costanza di accesso in azienda pretesi lavoratori autonomi. Infatti, sia il modello F24, sia il modello 770 non sono documenti utilizzabili prima dell’inizio delle prestazioni lavorative; sicché in tal caso, in assenza di comunicazioni preventive di assunzione e di adempimenti previdenziali, la maxisanzione dovrà essere irrogata.

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