Rapporti di lavoro

Maxisanzione, quando si applica

La maxisanzione si applica (Min. lav., circ. 12.11.2010, n. 38):

- quando il datore di lavoro occupi cittadini extracomunitari clandestini o comunque privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, occupati irregolarmente, e venga sanzionato con la prescrizione penale per il reato di cui all'art. 22, co. 12, Dlgs 25.7.1998, n. 286;

- per le altre tipologie di rapporto per le quali non è prevista la comunicazione al centro per l'impiego (ad es. lavoro accessorio o prestazioni rese dai soggetti dì cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7, Dpr 30.6.1965, n. 1124) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23, Dpr 30.6.1965, n. 1124, per le figure di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 Dpr 30.6.1965, n. 1124 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società), ovvero la comunicazione all'Inps/Inail connessa alla attivazione di prestazioni di lavoro occasionale accessorio;

- in riferimento ai rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati, per i quali non è stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego. Sul punto va segnalato il diverso campo di applicazione del provvedimento sanzionatorio in esame rispetto a quello concernente il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del Dlgs 81/2008, in relazione al quale si continua a ricomprendere la generalità dei rapporti di lavoro, anche non subordinati (Min. lav., circ. 33/2009);

- quando il datore di lavoro occupi minori, bambini e adolescenti, che siano privi dei requisiti minimi legalmente stabiliti per l'ammissione al lavoro in qualsiasi forma ai sensi della legge 977/1967, nel testo modificato dal Dlgs 345/1999;

- quando il datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale (Min. lav., lett.circ. 4.7.2007, n. 8906);

- alle Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro (le quali comunicano l'assunzione dei lavoratori in somministrazione entro il ventesimo giorno del mese successivo), qualora non dimostrino la regolare occupazione del lavoratore somministrato, in missione presso l’utilizzatore, da dimostrare con l'esibizione del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti o della comunicazione di invio in somministrazione (Min. lav., circ. 9.4.2009, n. 13);

- alle istituzioni scolastiche private (le quali comunicano i rapporti di lavoro entro i dieci giorni successivi alla instaurazione, ex art. 2, co. 4, Dl 147/2007, convertito da legge n. 176/2007) qualora non possano attestare la regolarità della occupazione del personale con la documentazione posta in essere per inserire il lavoratore nella organizzazione didattica o funzionale (Min. lav., nota 25.3.2009, n. 32).

- nel settore turistico, qualora il datore di lavoro non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti ai lavoratori da assumere, e non abbia effettuato almeno la comunicazione preventiva di assunzione informa semplificata, dalla quale risultino la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro, ovvero non abbia integrato la comunicazione preventiva di assunzione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro (art. 4, co. 2, L. 4.11.2010, n. 183; Min. lav., circ. 12.11.2010, n. 3838)

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