Rapporti di lavoro

La delega sulla sicurezza non libera il consiglio di amministrazione

di Aldo Monea

Il consiglio d'amministrazione delle società può essere chiamato a rispondere in caso di infortuni o lesioni avvenuti sul lavoro. Può anche delegare le sue attribuzioni, nel campo della sicurezza, a un consigliere, ma questo non elimina del tutto il suo ruolo di garanzia. Vediamo, dunque, quali sono le responsabilità del Cda e i rischi legati a un'eventuale gestione scorretta della delega.

Il datore per la sicurezza

Il datore di lavoro per la sicurezza è il titolare del rapporto con il lavoratore o, comunque, colui che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione, ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, esercitando i poteri decisionali e di spesa (in base all'articolo 2, comma 1, lettera b del Dlgs 81/2008). Questo datore non necessariamente coincide con quello in senso lavoristico (si veda la sentenza della Cassazione penale, 4106/2014), vale a dire la controparte del lavoratore nel contratto individuale di lavoro. L'effettivo vertice della sicurezza emerge, in pratica, dall'organizzazione della singola impresa.

Il Cda come originario datore

Nelle Spa e nelle Srl, il consiglio di amministrazione impatta anche sul quadro organizzativo per la sicurezza lavorativa, con conseguenze, sia pure indirette, sul piano delle responsabilità penali in materia. Così, ad esempio, se non risulta un ruolo specifico di vertice della sicurezza, il Cda, secondo la Cassazione, conserva tutti poteri del «datore di lavoro per la sicurezza». Quando, invece, «deleghe gestorie» articolano l'originario indistinto assetto organizzativo del consiglio, sono inevitabili delle conseguenze giuridiche.

La delega gestoria

Secondo l'articolo 2381, comma 2, del Codice civile, il Cda può delegare, attraverso lo strumento organizzativo-giuridico della «delega gestoria», proprie attribuzioni a uno o più suoi componenti, assicurando così, con la suddivisione di compiti, maggiore efficacia ed efficienza gestionale alla propria azione. Nel determinare il contenuto e i limiti di questa delega (articolo 2381, comma 3 del Codice civile), il consiglio, inoltre, può incidere sull'architettura della gestione direttiva e di quella operativa della società, anche relativa alla sicurezza lavorativa.

Ogni scelta fatta con la delega, ma, persino, l'inerzia del Cda, determinano, quindi, un qualche assetto organizzativo della società, cui sono collegate conseguenze sulla individuazione del datore per la sicurezza. Come insegna la giurisprudenza della Cassazione, le scelte (o le non-scelte) del consiglio influiscono sul ruolo, ai fini della sicurezza del lavoro, di presidenti, eventuali amministratori delegati e dell'intero Cda, con implicazioni di responsabilità individuale. In questo senso i giudici (Cassazione penale, sezione 4, sentenza 21628/2013) hanno ritenuto che la responsabilità per lesioni è, di regola, dell'intero organo, salvo delega di gestione a un singolo consigliere. In questo caso, l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche si trasferisce dal consiglio al delegato.

Le funzioni residue del Cda

Anche in caso di uso accurato della delega gestoria, tuttavia, il Cda conserva compiti residui e quindi ha responsabilità per la sua eventuale inattività nella tutela della salute. In primo luogo perché le norme sull'assetto organizzativo post-delega gestoria legano, indissolubilmente, alcuni compiti e poteri al Cda: il comma 3 dell'articolo 2381 del Codice civile prevede che, dopo la delega, il Cda debba valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, possa impartire direttive agli organi delegati e avocare operazioni delegate.

L'affermazione si evince, implicitamente, anche dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 81/2008 che connette datore ad assetto organizzativo: perciò, se alcuni compiti e poteri restano al Cda, anche la parte del ruolo di datore a essi inerente rimane a quell'organo.

Inoltre, nella prassi, è frequente che il Cda riservi a sé alcuni poteri (il principale è definire il bugdet) o ponga limiti all'azione del delegato, così lasciandoli a sé.

Tutto ciò rileva ai fini della responsabilità penale per la sicurezza sul lavoro. La Cassazione, infatti, ha affermato la non esclusione di responsabilità dell'intero organo, pur esistendo delega gestoria ad amministratore per compiti sulla salute lavorativa, argomentando che il consiglio conserva residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega (tra le altre, si veda la sentenza della Cassazione penale 21628 del 2013). Altre volte la Corte ha stabilito che, pur in presenza di un consigliere delegato ad hoc, resta un ruolo del Cda su profili strutturali e del processo produttivo incidenti sulla tutela della salute (Cassazione penale, sentenza 4968/2014).

La sintesi delle pronunce

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