Previdenza

Ammortizzatori: il fondo di solidarietà del credito si adegua alla «Fornero»

di Cristian Callegaro

Dopo quello relativo al credito cooperativo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014 il decreto del ministero del Lavoro 28 luglio 2014 che disciplina l'adeguamento alla normativa dell'art. 3 della legge Fornero (92/2012) del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, già istituito presso l'Inps ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti e nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, atti ad:
a) assicurare ai lavoratori non coperti dalla cassa integrazione ordinaria e straordinaria una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale;
b )assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
c )prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Le prestazioni collegate a tali interventi saranno finanziate come segue:

PRESTAZIONI
In via ordinaria (art. 5, c. 1, lett. a)

1)finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;
2)finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6 del decreto.
In via emergenziale (art. 5, c. 1, lett. c)
Erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie, dei trattamenti di cui all'art. 12 del decreto.
FINANZIAMENTO
a) un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse

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PRESTAZIONI
In via straordinaria (art. 5, c. 1, lett. b)

Erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale o in unica soluzione, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
FINANZIAMENTO
Contributo straordinario a carico del datore di lavoro, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera e) del decreto, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

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