Rapporti di lavoro

Tfr in busta paga: le opzioni in campo

di Paolo Rossi

L'esperimento del Tfr in busta paga durerà fino al 30 giugno 2018 e riguarderà i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei domestici e degli agricoli. È quanto emerge dall'articolo 6 del ddl di Stabilità per il 2015 varato dal Governo.
La monetizzazione del Tfr rappresenterà, per il lavoratore, una mera facoltà, sulla falsa riga di quanto avviene per la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare, benché in questo caso non sia stato previsto il meccanismo del silenzio-assenso. In ogni caso, qualora il lavoratore scelga di optare per la monetizzazione mensile del TFR, da parte datoriale nascerà l'obbligo di adempiere alla richiesta senza alcuna possibilità di negare il consenso (salvo aziende in crisi), e l'obbligo persisterà fino al mese di giugno 2018, senza possibilità di revoca. In altri termini, il lavoratore che sceglierà in questa direzione sarà costretto a mantenere la scelta per tutto il periodo di sperimentazione previsto dalla norma.
Termini di esercizio del diritto demandati ad un DM
Il progetto governativo demanda ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione dei termini entro i quali i lavoratori potranno esercitare il diritto (presumibilmente: preavviso, decorrenza, efficacia, ecc.). Gli unici aspetti già delineati circa l'esercizio dell'opzione riguardano invece:
-il vincolo del requisito di anzianità aziendale: l'opzione non potrà essere esercitata prima di avere maturato un'anzianità presso il medesimo datore di lavoro di almeno sei mesi;
-il primo periodo di paga utile ai fini della decorrenza dell'opzione: non prima di marzo 2015.
Tassazione ordinaria e non imponibilità contributiva
Il TFR che entrerà in busta paga cambierà natura, perdendo le caratteristiche tipiche della sua fonte di riferimento, l'art. 2120 del codice civile. Il ddl lo definisce “parte integrativa della retribuzione”, che sarà di conseguenza assoggettata fiscalmente a tassazione ordinaria (non sarà più applicabile l'art. 19 del TUIR). Si applicheranno pertanto gli stessi meccanismi di tassazione progressiva, di deduzioni e di detrazioni a cui sono assoggettate le retribuzioni ordinarie dei lavoratori dipendenti, salvo l'eccezione della non concorrenza alla formazione del limite di reddito rilevante ai fini della concessione del bonus degli 80 euro.
Resta invece inalterato il trattamento previdenziale: così come avviene per il TFR, le somme in questione manterranno l'esclusione dalla base imponibile previdenziale.
Da notare che la scelta di monetizzare mensilmente il TFR in busta paga incederà sulle precedenti opzioni effettuate in ordine al regime della previdenza complementare: quindi sia con riferimento alle quote di TFR che il lavoratore aveva deciso di trasferire ad un fondo di previdenza integrativa, sia con riferimento alle quote di TFR che, per le aziende con più di 50 dipendenti, finivano nel calderone del Fondo di Tesoreria INPS quando il lavoratore decideva di lasciare il TFR in azienda. In definitiva, ogni scelta precedente potrà essere rimessa in discussione, benché limitatamente al solo TFR maturando.
Misure compensative
Il ddl prevede a favore dei datori di lavoro, a titolo di compensazione per il gravoso sforzo finanziario che potrebbero essere chiamati a sostenere, due distinte misure di sostegno, a seconda che il datore di lavoro scavalchi o meno la soglia dei 50 dipendenti in forza.
Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, sono previste le seguenti misure di compensazione:
-la possibilità di dedurre un importo pari al 6% dell'ammontare del TFR annualmente liquidato in busta paga;
-l'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia TFR previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR liquidato in busta paga;
-la concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali (Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione al TFR liquidato in busta paga (comma 3, articolo 10, D.Lgs n. 252/2005; la percentuale di esonero applicabile all'anno 2014 è pari allo 0,28%).
In alternativa alle misure compensative appena elencate (ad eccezione dell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia TFR che resta in entrambi i casi operativo), tali datori di lavoro potranno usufruire di un accordo-quadro che sarà stipulato dai ministri del lavoro e delle finanze con l'ABI. L'accordo dovrà consentire di accedere al credito bancario allo stesso costo finanziario (o misure inferiori) cui è soggetto il TFR (75% dell'Istat più coefficiente fisso dell'1,50%). Il credito così concesso dalle banche convenzionate sarà assistito dalla garanzia dello Stato, per tramite di un apposito fondo ad hoc che sarà istituito presso l'INPS. I datori di lavoro che opteranno per tale sistema di compensazione, tuttavia, saranno tenuti a contribuire al fondo INPS istituendo nella misura dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota di TFR liquidata in busta paga.
Per i datori di lavoro con più di 49 dipendenti, invece, le misure compensative disponibili sono solo le prime. In sostanza, esse saranno tenute fuori dal credito agevolato con garanzia statale.

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