Rapporti di lavoro

1° novembre e 4 novembre, così il trattamento economico

di Michele Regina

In occasione dell'imminenti festività di novembre è utile fare il punto della situazione sul relativo trattamento previsto in occasione del 1° novembre (Ognissanti) e della ex festività del 4 novembre.

1° novembre (Ognissanti)
Ai fini del trattamento economico previsto, a norma dell'art. 2, L. n. 260/1949 e del D.P.R. n. 792/1985 la giornata del 1° novembre 2014 è considerata festività infrasettimanale.
La legge prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali e la contrattazione collettiva integra tale disciplina dettagliando il trattamento.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.
Invece per la festività che non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Per le festività che coincidono con il sabato è importante verificare la disposizione prevista dallo specifico CCNL applicato in azienda. A tal riguardo vedasi anche la nota del Ministero del Lavoro n. 1664 del 2006.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da CCNL applicato.

Casi previsti per lavoratori in CIG - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di CIG il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

4 novembre
La celebrazione della festività del 4 novembre (festa dell'Unità nazionale) viene celebrata dal 1977 nella prima domenica di novembre (e per tal motivo non è considerato un giorno festivo).
I Ccnl stabiliscono se il trattamento da riconoscere sia quello della festività cadente di domenica o meno. Il CCNL dei Metalmeccanici o del Commercio ad esempio, ma non solo, riconoscono quest'ultimo trattamento.
Pertanto è necessario anche in questo caso verificare puntualmente la disciplina contrattuale collettiva ai fini del trattamento da riconoscere ai lavoratori sia pagati ad ore che in misura fissa.

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