L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Fruizione dei permessi per l’assistenza dei disabili

di Rossella Quintavalle

La domanda

D: In relazione alla modalità di fruizione dei permessi previsti per assistere un familiare disabile , si chiede di sapere chi, tra datore di lavoro e lavoratore stabilisce la modalità di fruizione e se esiste un preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto.

R: Il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, come modificato da ultimo dal D.lgs 119/2011, prevede che a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tregiorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. La modalità di fruizione, il soggetto che stabilisce le date del permesso o la modifica unilaterale del giorno già indicato per il godimento da parte del lavoratore, sono tutti elementi per i quali non esiste una specifica disciplina normativa. La Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in un recente interpello, il n. 1 del 27/01/2012, risponde a tali interrogativi richiamando i principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenzada parte del disabile. Il diritto del disabile ad essere assistito resta il vero interesse da soddisfare. La D.G., come già espresso nella risposta a interpello n. 31 del 6/07/2010, ritiene possibile da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi a cadenza periodica allorquando i lavoratori siano in grado di fornirla e purché ciò non danneggi in qualche modo il diritto del disabile all'assistenza, cercando tuttavia di condividere con i richiedenti o con le loro rappresentanze, i criteri che garantiscano il perdurare della capacità produttiva dell'impresa all'insegna del buon andamento della stessa. Partendo quindi dal principio di carattere generale del buon andamento dell'attività imprenditoriale, il dipendente potrà modificare la data già fissata per la fruizione del permesso fermo restando la priorità delle necessità improrogabili del familiare disabile che prevalgono sulle esigenze imprenditoriali.

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