L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro a domicilio e tutela della salute

di Rossella Schiavone

La domanda

Ai lavoratori a domicilio, disciplinati dalla legge 877 del 18 dicembre 1973 , si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81 del 9 aprile 2008 )?

In base all’articolo 3, comma 9, del Dlgs 81/2008, ai lavoratori a domicilio trovano innanzitutto applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Indubbiamente, poiché in effetti alcuni degli obblighi previsti dall'art. 36 mal si conciliano con il lavoro adomicilio (a titolo esemplificativo si parla, infatti, di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale, nonché di informazione sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia) sarebbe comunque preferibile, aparere di chi scrive, adattare ai lavoratori a domicilio le disposizioni legislative in questione anche se non pensate espressamente per gli stessi. Discorso a parte va fatto per l'obbligo di informazione previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) inerente i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica -nonché all'obbligo di formazione previsto dall'art. 37, comma 4, lett. c), relativamente all'introduzione di nuove sostanzee preparati pericolosi. Infatti, si ritiene che tali norme non siano applicabili al lavoro a domicilio poiché l'art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008, mantiene fermo quanto previsto dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, e l'art. 2 di quest'ultima legge non ammette l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi opericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. Inoltre, sempre ai sensi dell' art. 3, comma 9 delD.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori a domicilio i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate e, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs n. 81/2008.

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