Rapporti di lavoro

Welfare aziendale non obbligatorio per i contratti a termine

di Cristian Valsiglio

Le disposizioni fiscali agevolative in tema di redditi di lavoro dipendente cercano, generalmente, di circoscrivere il beneficio sotto l’aspetto oggettivo ovvero soggettivo.
Nel primo ambito rientrano a titolo esemplificativo i fringe benefit, i contributi a casse sanitarie ovvero i contributi a forme di previdenza complementare.

Rispetto al secondo ambito, il legislatore fiscale analizza l’aspetto soggettivo sotto due elementi: chi può ricevere il beneficio, generalmente lavoratori dipendenti e/o produttori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e a quali condizioni soggettive il datore di lavoro può sfruttare l'incentivo.

Sotto quest’ultimo parametro balzano all’occhio le disposizioni relative all’ormai di moda welfare aziendale, e in particolare:

la lettera d) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir che dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici”;

la lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir il quale afferma la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dell’utilizzazione “delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12” e pertanto delle “spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”;

la lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir che prevede che non concorrono a formare il reddito “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”;

la lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir prevede che non concorre a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 2.065,83 euro.

Come facilmente intuibile, le agevolazioni sopra indicate si caratterizzano per un comun denominatore: l’essere rivolte a opere, servizi, somme utilizzabili o concesse alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.


La generalità dei lavoratori dipendenti
Con tale espressione sembra che il legislatore tributario voglia generalmente fare riferimento ai lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo indeterminato, escludendo altre tipologie contrattuali quali il contratto a tempo determinato.

In merito a tale definizione si evidenziano le seguenti indicazioni di prassi:

Agenzia delle entrate, risoluzione 3/E/2002: ai fini dell’agevolazione fiscale delle azioni concesse gratuitamente alla generalità dei propri dipendenti l’amministrazione finanziaria ha precisato che era discriminante non prevedere la concessione ai part time a tempo indeterminato mentre, viceversa, non era discriminante escludere i contratti a tempo determinato;

Inps, circolare 11/2001: ai fini dell’agevolazione fiscale delle azioni concesse gratuitamente alla generalità dei propri dipendenti l’istituto previdenziale ha previsto che la condizione è rispettata ove la concessione sia riferita a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. L’eventuale esclusione dei contratti a tempo determinato non è causa ostativa dell'applicazione del regime di favore;

Agenzia delle entrate, risoluzione 129/E/2004: il concetto di generalità dei dipendenti è rispettato ove sia prevista la concessione di piani azionariati a dipendenti con anzianità non inferiore a tre mesi.


Le categorie di dipendenti fiscalmente rilevanti
Generalmente nel diritto del lavoro il concetto di categoria identifica fattispecie ben definite e delineate. L’articolo 2095 del codice civile rubricato “Categorie dei prestatori di lavoro” recita: “I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie”.

Tuttavia la definizione giuridica non trova particolare riscontro in materia tributaria; difatti, sotto l’aspetto fiscale, il concetto di categoria è meno delineato. In assenza di alcuna definizione fiscale da parte della norma è utile precisare quanto indicato dalla circolare ministeriale 326/E/1997 la quale precisa che: “per quanto riguarda l'espressione “generalità o categorie di dipendenti” si ritiene che la prassi aziendale deve essere riferita a tutti i dipendenti di un certo tipo (per esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica)”.

In sostanza è utile identificare un gruppo omogeneo di lavoratori dipendenti. In merito a tale definizione si evidenziano le seguenti ulteriori indicazioni di prassi:

- ministero delle Finanze, risoluzione 188/E/1998: la risoluzione afferma che l’espressione categoria di dipendenti “non va intesa soltanto in riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, quadri, operai ecc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (per esempio, tutti i dirigenti o tutti quelli di un certo livello o di una certa qualifica) (...) tutti gli operai del turno di notte” possono costituire legittimamente “una categoria di dipendenti nel senso voluto dal legislatore poiché sufficiente a impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale d’imposta”;

- agenzia delle Entrate, risoluzione 378/E/2007: i lavoratori expatrites o assignees possono essere considerati una categoria di dipendenti in senso fiscale.

Queste indicazioni di prassi pertanto consentono un’applicazione delle norme agevolative in tema di welfare aziendale laddove possa essere identificato un cluster di dipendenti ben distinto a cui concedere le opere e/o i servizi che il datore di lavoro vuole riservare agli stessi.

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