L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Comporto in caso di fusione

di Andrea Asnaghi

La domanda

D: Qual'è modalità di calcolo va osservata in caso in cui il periodo di comporto si verifichi durante la fusione tra due aziende? E a quale contratto si deve fare riferimento nel caso in cui ci sia differenza tra quello applicato dal cedente e l'incorporante?

R: La fusione tra due aziende rientra certamente nella casistica del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ., per effetto del quale i diritti del lavoratore “ceduto” (ovvero soggetto al trasferimento) acquisititi in costanza di rapporto di lavoro all'epoca del trasferimento permangono in via generale presso il “nuovo” datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ed in modo sostanzialmente univoco ritenuto che nel rapporto di lavoro che prosegue il cessionario (i.e. il nuovo datore di lavoro) subentra “in tutte le posizioni attive o passive” facenti capo al cedente (fra gli altri, Cass. 12/4/2010 n. 8641, Cass. 27/9/2007 n. 20221). Quindi le assenze per malattia precedenti alla fusione si sommeranno a quelle successive al fine della determinazione del superamento o meno del periodo di comporto. Periodo di comporto che, peraltro, a norma dell'art. 2110 cod. civ., secondo comma, è individuato dalla contrattazione collettiva, per cui in caso di differente CCNL fra il cedente e il cessionario sorge il problema di quale sia applicabile al caso. Anche il tale frangente soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale ribadisce l'applicabilità del CCNL del cessionario ai rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti: si applica infatti la contrattazione collettiva dell'impresa cedente solo se non esiste, presso il cessionario, un contratto collettivo di pari livello; in caso di contratti del medesimo livello, invece, avviene una “sostituzione automatica” delle norme di fonte collettiva dell'impresa cedente con quelle in vigore presso l'impresa cessionaria, salvo i diritti quesiti (Cass. 11/3/2010 n. 5882). Se non è diversamente disciplinato da un eventuale contratto di ingresso (accordo di armonizzazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento con condizioni diverse fra cedente e cessionario) si applicherà pertanto integralmente la disciplina del nuovo CCNL. Non risultando precedenti in materia rispetto al secondo quesito, è consigliabile comunque la massima accortezza e prudenza nella gestione del caso concreto.

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