Rapporti di lavoro

Per i marittimi più riposi obbligatori

di Pietro Verna

Con la legge di delegazione europea 2013, in vigore dal 12 novembre 2014, il governo è stato delegato a dare attuazione alla direttiva 2012/35/Ue, che modifica la precedente direttiva 2008/106/Ce in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare (recepita in Italia dal decreto legislativo 136/2011 ).

La modifica si è resa necessaria per conformare le navi battenti bandiera dell'Unione europea agli emendamenti della Conferenza di Manila del 2010 alla Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare (Stcw), in particolare per quel che riguarda: la prevenzione delle frodi sui certificati di abilitazione dei marittimi; i profili sanitari; il miglioramento delle condizioni di vita a bordo; il possesso di requisiti minimi obbligatori per il personale imbarcato; l'individuazione di nuove figure professionali, come l'”ufficiale elettrotecnico” e l'”ufficiale di protezione della nave”.

Di qui la nuova direttiva, che introduce, tra l'altro, l'obbligo degli Stati membri dell'Unione europea di monitorare l'attività di formazione svolta da enti o organismi non appartenenti alla pubblica amministrazione, attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il rispetto degli standard fissati dalla Convenzione Stcw.

Obbligo a cui si aggiunge quello di fissare periodi di «riposo obbligatorio» per il personale di guardia e per i marittimi «addetti alla sicurezza, alla protezione ed alla prevenzione dell'inquinamento» e di assicurare che i turni siano organizzati in modo tale da evitare l'affaticamento.

Questo personale – il più esposto a rischio – deve fruire di un periodo di riposo di almeno 10 ore ogni 24 ore e di 77 ore ogni sette giorni, fatti salvi i casi in cui il comandante ordini lo svolgimento di prestazioni lavorative, per salvaguardare la sicurezza della nave, delle persone, dell'equipaggio o del carico, ovvero per prestare assistenza ad altre unità e/o a persone in situazioni di pericolo.

Di sicuro interesse sono anche le disposizioni che disciplinano gli aspetti sanitari della materia, ed in forza delle quali gli Stati membri sono tenuti a:
• stabilire un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05% o a 0,25 mg/ nell'alito (o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione) per i comandanti, gli ufficiali ed i marittimi addetti alla sicurezza;
• garantire che il personale preposto al servizio di primo soccorso e assistenza medica ed a quello addetto all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla richiamata Convenzione;
• rilasciare certificati medici validi per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di 18 anni, per i quali il periodo massimo di validità non deve superare la durata di un anno.

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