Trasferimento d’azienda e premio di fine anno
R: Il quesito è inerente alle conseguenze che occorrono in capo ai lavoratori in caso di trasferimento di azienda. L'incorporazione rientra, infatti, tra quei fenomeni negoziali regolati, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, dall'art. 2112 c.c. Tale norma, oltre a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con il cessionario (nel nostro caso la società incorporante), dispone anche che il nuovo datore di lavoro debba applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi prima vigenti presso il cedente, salvo che siano stati sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce, però, solo tra contratti collettivi del medesimo livello: così precisa l'art. 2112 c.c. Ebbene, se il premio, erogato prima della fusione, era un emolumento derivante non da una pattuizione individuale, ma da un uso aziendale, seguendo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione in tema, che ha riconosciuto valore di contratto collettivo aziendale a detto uso, deve allora ritenersi che il Contratto Collettivo Aziendale della Società incorporante abbia sostituto perintero la prassi aziendale precedentemente vigente (cfr in proposito Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 17 marzo 2010, n. 6453).