L'orario di lavoro nel part-time
R: Non è richiesto, per i part-time verticali, l'obbligo di indicare puntualmente la collocazione temporale dell'orario con riferimento alla singola giornata lavorativa, ossia indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nelle giornate in cui l'orario di lavoro è considerato contrattualmente “pieno”. Di questo avviso è il Ministero del Lavoro, il quale, con la nota 20 febbraio 2009, Prot. 25/I/0002601, ha ritenuto di dover esentare il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale da tale obbligo, benché un'interpretazione rigidamente formalistica della norma porterebbe a una diversa conclusione, cioè alla necessità di individuare sempre la puntuale indicazione delle fasce di orario entro le quali si svolge la prestazione di lavoro, anche in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. L'opinione assunta dal ministero risponde più ad una visione sistematica dell'impianto normativo, tendente ad evitare rigidità laddove non ci siano concreti rischi di penalizzazione delle finalità perseguite dal Legislatore, finalità che, come noto, si concretizzano nel diritto per il lavoratore di conciliare il proprio lavoro part-time con le esigenze familiari e/o con altre attività di lavoro. Prevedere semplicemente il quantum della prestazione giornaliera ad orario pieno (es. lunedì 8 ore, giovedì 8 ore e venerdì 8 ore) e non anche la distribuzione dell'orario di lavoro al suo interno ( lunedì dalle ore 9:00 alle 17:00, giovedì ore 10:00 alle 18:00 e venerdì ore 9:00 alle 17:00), non pregiudica i diritti del lavoratore part-time così come analogamente previsto per i lavoratori a “tempo pieno”. In definitiva, nei singoli periodi in cui l'orario part-time sia coincidente con l'orario a tempo pieno, non vige alcun obbligo di legge di predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro.