L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Pubblico impiego e altri rapporti di lavoro

di Giampiero Falasca

La domanda

D: Quali tipologie di lavoro autonomo (inclusi iscritti ad ordini professionali), parasuburdinato e subordinato (inclusi part time - intemittenti) sono compatibili con i dipendenti in forza alla pubblica amministrazione (insegananti, impiegati comunali, personale della asl, ecc...)?

R: In linea generale, il rapporto di pubblico impiego è caratterizzato dal dovere di esclusività, in ossequio al principio di imparzialità, buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione. Per tale motivo, l'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), fissa un regime di incompatibilità che preclude al dipendente pubblico l'esercizio del commercio, dell'industria, delle professioni o l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente (il divieto non si applica nei casi di società cooperative). La norma in parola sancisce altresì che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (si tratta di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio). Sono tuttavia esclusi dal suddetto limite i seguenti incarichi: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. I limiti suddetti non riguardano i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno; per questi, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, è ammesso lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato purché l'esercizio di altre prestazioni di lavoro non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente. Infine, si consideri che i singoli ordinamenti possono disciplinare il sistema delle incompatibilità e definire i criteri per autorizzare lo svolgimento di attività conseguenti ad incarichi conferiti da terzi (ad esempio per docenti, dipendenti del SSN).

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