L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Passaggio di attività professionale e rapporti di lavoro

di Mariano Delle Cave

La domanda

D: Nel passaggio dei dipendenti da uno studio professionale individuale a uno studio associato (tre professionisti cessano individualmente la professione continuandola con la costituzione dello studio associato) i diritti acquisiti dai medesimi presso il precedente studio professionale (scatti anzianità, ad personam ecc.) rimangono tali anche con il neostudio associato oppure il rapporto di lavoro riparte ex novo dall'assunzione nel nuovo studio associato? Sempre in relazione al trasferimento i dipendenti licenziati al momento della cessazione dello studio professionale e non riassunti dallo studio associato possono impugnare i licenziamenti?

R: La risposta ai quesiti presuppone due preliminari accertamenti. Il primo è che i professionisti interessati alla conservazione dei diritti precedentemente acquisiti ovvero al passaggio alla nuova realtà professionali fossero lavoratori subordinati nel precedente Studio ed ancora tali nel nuovo. Il secondo è che tra il vecchio e nuovo studio, ancorché non vi sia stato alcun rapporto o contratto di cessione di beni o di attività, si possa sostenere e provare che vi sia stato il passaggio di un'attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità: cosi come prescritto dall'art. 2112 c.c. e secondo l'interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria in merito ai trasferimenti di azienda. Se fosse cosi ed impugnati i licenziamenti nei 60 gg., i dipendenti trasferiti possono chiedere la conservazione dei diritti acquisiti fino all'ultimo giorno del rapporto di lavoro intrattenuto presso il precedente studio. Per quelli non trasferiti, oltre a impugnare i licenziamenti, dovrà essere dimostrato che la motivazione del licenziamento era il trasferimento di azienda e quindi il recesso non era supportato da motivazioni oggettive.

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