Rapporti di lavoro

Illecito amministrativo, le conseguenze del mancato recapito della notifica

di Germano De Sanctis

In base agli articoli 14, comma 1 e 35, comma 7, della legge 689/1981, quando è possibile, il personale ispettivo deve contestare immediatamente la violazione in materia di lavoro e di legislazione sociale, sia al trasgressore, sia alla persona che risulta obbligata in solido a pagare la somma dovuta per la violazione.
La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito al trasgressore ed è caratterizzata dall'essere redatta nell'immediatezza del fatto che è stato commesso. Il concetto di immediatezza tra l'accertamento della violazione e la contestazione dell'illecito deve essere inteso in senso relativo, essendo, senz'altro, ammissibile la validità della contestazione eseguita a breve distanza di tempo dal fatto, a condizione che il contraddittorio tra il personale ispettivo ed il trasgressore sia messo in atto in un momento temporale, che, ancorché successivo all'avvenimento, permetta di avere ancora viva l'impressione dell'accaduto (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 2.2.1976, n. 262).
Il mancato recapito della notificazione a mezzo posta dell'illecito amministrativo è regolamentato dall'art. 8, L. 890/1982, come modificato dall'art. 2, co. 3, D.L., 14.3.2005, n. 35, convertito in L. 14.5.2005, n. 80. Ai sensi dell'art. 8, co. 1, L. 890/1982, se il destinatario o le persone alle quali può essere effettuata la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il plico, ovvero se il destinatario rifiuta di ricevere il plico stesso o di firmare il registro di consegna, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome e il cognome della persona che rifiuta di firmare, nonché la sua qualità.
Quindi, l'avviso di ricevimento è restituito al mittente, unitamente al plico nel caso di rifiuto del destinatario a riceverlo.
La notificazione si considera eseguita alla data di mancata notifica indicata dall'agente postale.
Invece, l'art. 8, co. 2, L. 890/1982 dispone che se le persone abilitate a ricevere il plico in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il plico è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del plico o e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso d'assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso od immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'impresa.
L'avviso contiene l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del plico mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di 6 mesi, con l'avvertimento che la notificazione s'intenderà per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente il termine di 6 mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
L'art. 8, co. 3, L. 890/1982 prevede che il plico dell'atto da notificare deve rimanere per 6 mesi presso l'ufficio postale, decorrenti dalla data in cui il piego è stato ivi depositato.
Se allo scadere di tale termine, il destinatario od un suo incaricato non hanno ritirato il piego, esso è restituito al mittente. La stessa norma, però, precisa che trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui all'art. 8, co. 2, L. 890/1982, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è restituito al mittente con l'annotazione in calce della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato. Inoltre, l'art. 8, co. 4, L. 890/1982 fa decorrere il dies a quo per il calcolo dei 10 giorni dalla data di spedizione di tale lettera raccomandata. Infine, ai sensi dell'art. 8, co. 4-bis, L. 890/1982, i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento sono posti a carico del mittente, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatte salve le ipotesi d'esenzione dalle spese di notifica.

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