Rapporti di lavoro

Coesistenza di un rapporto di collaborazione e di lavoro dipendente, così il conguaglio

di Michela Magnani

Nell'ipotesi in cui un soggetto, nel corso del 2014, abbia intrattenuto con lo stesso sostituto sia un rapporto di lavoro dipendente che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio, un dirigente che sia anche membro del consiglio di amministrazione) il sostituto d'imposta avrà tenuto un differente comportamento in funzione della periodicità di pagamento dei compensi. In particolare, se i due compensi avevano la medesima cadenza periodica (ad esempio mensile), il sostituto d'imposta, ai fini dell'effettuazione della ritenuta e dell'attribuzione delle detrazioni, deve aver cumulato quanto complessivamente corrisposto. Diversamente, qualora i compensi spettanti siano stati corrisposti con una cadenza periodica diversa, le ritenute dovevano essere effettuate separatamente. Per quanto riguarda le detrazioni, queste, se i due rapporti erano contemporanei, devono essere state attribuite solo con riferimento ai redditi di lavoro dipendente. In sede di conguaglio il sostituto dovrà, evidentemente, effettuare il cumulo su quanto corrisposto anche se il sostituito non lo avesse richiesto.
Pur in mancanza di chiarimenti in proposito, si ritiene infine che, in tale fattispecie, il versamento dell'eventuale IRPEF conseguente alle operazioni di conguaglio debba essere effettuato con il codice 1001 corrispondente alla tipologia dei redditi di lavoro dipendente in quanto categoria “principale” tra quelle gestite nell'ambito del rapporto di lavoro. Inoltre, dovrà essere rilasciato un unico modello CU.

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