Rapporti di lavoro

Nuove risorse per Cig, Cigs e mobilità in deroga

di Paola Sanna

Con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 86486 del 4 dicembre scorso, sono state assegnate nuove risorse finanziarie alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di nuovi trattamenti per Cig, Cigs e mobilità in deroga, ovvero proroghe di trattamenti in deroga già in essere.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del Dm 83473 del 1° agosto 2014, con l'intento di assicurare la graduale transizione al sistema degli ammortizzatori sociali così rivisitato, le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri previsti dall'articolo 2 dello stesso provvedimento, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla eegione dell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 del decreto n83473 sopra citato, il trattamento di Cig in deroga sarebbe concesso o prorogato ai lavoratori subordinati:
- con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati,
- purché in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento,
- che risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva.

La casistica di sospensione ammessa è così riassumibile:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.
Per quanto riguarda i limiti temporali di concessione del trattamento, lo stesso articolo 2 già citato prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga possa essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno, mentre per l'annualità 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno.
L'onere complessivamente stanziato dal nuovo decreto ministeriale e posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione risulta pari ad euro 503.000.000,00; regioni e province autonome sono tenute a rispettare i limiti delle risorse a ciascuna attribuite, così come indicato dagli articoli 1 e 2 del decreto in argomento.

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