Rapporti di lavoro

Per il 2015 Cig in deroga anche prima dell’accordo ministeriale

di Luca Vichi

L’articolo 2 commi 64 e 65 della legge Fornero (legge 92/12) aveva dettato specifiche disposizioni per permettere una graduale transizione verso il nuovo regime di ammortizzatori sociali, contemperando allo stesso modo le esigenze venutesi a creare nell’ambito del delicato contesto economico che il Paese stava e sta tutt'ora attraversando.

In particolare, per il triennio 2013-2016 il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, aveva disposto - sulla base di specifici accordi governativi e per periodi comunque non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente - la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cig e mobilità a settori produttivi e ad aree regionali specifiche, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Ricollegandosi a questa disposizione normativa, il ministero del Lavoro, con circolare n. 30 dell'11 dicembre 2014, ha formulato alcune precisazioni. La consultazione sindacale è da sempre un elemento costitutivo della richiesta di riduzione di orario o di sospensione di attività lavorativa e per la richiesta di Cig in deroga, l'accordo - precisa il ministero - fa parte integrante dei requisiti imposti dalla norma istitutiva.

Per quanto riguarda gli interventi di Cig in deroga relativi all'annualità 2015, il ministero ritiene però che in ipotesi del tutto eccezionali, laddove non sia possibile stipulare l'accordo sindacale prima dell'inizio della riduzione di orario o della sospensione di attività, l'azienda abbia comunque la possibilità di procedere, purché sia stata presentata la richiesta di convocazione al ministero e sia intervenuto l'accordo in sede sindacale, che sarà poi recepito in sede ministeriale. In questa occasione, sarà però necessario indicare i motivi che hanno legittimato la materiale stipula in epoca successiva.

Il recepimento dell'accordo sindacale in sede ministeriale dovrà però - si ribadisce - essere effettuato con una tempistica che permetta all'azienda il rispetto del termine di presentazione dell'istanza entro venti giorni dall'inizio del periodo di sospensione, così come peraltro previsto dall'articolo 2 comma 6 del decreto interministeriale 83473 del 1° agosto 2014.

Si ricorda che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 citato, per poter garantire la verifica della disponibilità finanziaria delle risorse da destinare a questi ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni e le Province autonome sono tenute a comunicare preventivamente all'Inps gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali che sono stati siglati presso le proprie sedi o che comunque sono stati a loro recapitati.

Il ministero ha dunque inteso superare alcune rigidità imposte dalla norma, laddove però ci sia l'effettiva esistenza di comprovate ragioni che hanno impedito di seguire l'iter normativo; in sede di definizione della pratica dunque, sarà necessario specificare nel dettaglio quale siano stati i motivi che hanno posticipato la sottoscrizione dell'accordo sindacale, ad un periodo successivo all'inizio della sospensione o della riduzione di orario.

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