Rapporti di lavoro

Interessi legali, il tasso scende ancora. Più agevole il ravvedimento operoso

di Matteo Ferraris

A distanza di un solo anno dall'ultima modifica, il saggio legale si dimezza e passa dall'1% allo 0,50 % su base annua. La novità è recata dal Decreto ministeriale 11 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale 290 del 15 dicembre 2014) e si applicherà dal prossimo 1° gennaio 2015.
Gli effetti nei rapporti commerciali sono plurimi nell'ambito di numerose disposizioni riguardanti varie discipline settoriali (ad esempio commerciale - Disciplina delle locazioni di immobili urbani, legge 392/78, articoli 11 e 55; Norme sui contratti agrari, legge 203/82, articoli 20, 35 e 46; Protezione diritto d'autore e di altri diritti connessi, legge 633/41, articolo 154, comma 2; fallimentare, regio decreto 267/42, articoli 73 e 114).
Con particolare riferimento agli effetti che coinvolgono il rapporto di lavoro e le attività del datore di lavoro o del sostituto di imposta, l'incidenza del nuovo saggio legale è soprattutto sull'istituto del ravvedimento operoso, previsto e disciplinato dell'articolo 13, del Dlgs 472/97 e sue modificazioni. Tale istituto, come si ricorderà, opera per tutti i tributi erariali e locali (Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, Ici, Imu, Tarsu).
Il costo del ravvedimento si riduce ma la decorrenza dal 2015 implica che per sanare gli omessi o carenti versamenti scadenti nell'anno 2014, oggetto di ravvedimento nel corso dell'anno 2015, il contribuente (o il sostituto) debba applicare due saggi pro rata temporis: la misura dell'1% si applica alla somma versata in meno del dovuto per il numero di giorni intercorrente tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2014 (moltiplicando il valore del prodotto ottenuto per il numero dei giorni e dividendo per 365); la misura dello 0,5% sarà applicata per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2015 sino alla data di effettivo versamento.
Il saggio di interesse legale è, altresì, utilizzato per la gestione delle rateizzazioni nella riscossione da accertamento (cfr. nel Dlgs 218/97, articolo 5bis, adesione ai pvc, articolo 5, adesione agli inviti al contradditorio). La novità è, poi, da coordinare con il Dm 21 maggio 2009 (cfr. articolo 6) per quanto concerne gli interessi per le somme versate in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, che differenziano gli interessi a seconda che i versamenti siano effettuati in unica soluzione ovvero ratealmente. Nel secondo caso sono dovuti gli interessi legali, misurati nell'anno in cui viene perfezionato l'atto di accertamento. Si vedano l'articolo 15 del Dlgs 218/97, l'articolo 8 del Dlgs 218/97, versate nei termini ivi previsti; l'articolo 48 del Dlgs 546/92).
Con maggiore incidenza sulle dinamiche proprie del rapporto di lavoro, l'articolo 429 del codice di procedura civile, prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, oltre agli interessi nella misura legale. Con la sentenza n. 459 del 2 novembre 2000, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 22 della legge 724/94, che aveva prodotto una modificazione normativa soppressiva del regime di cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali, per i crediti di lavoro, a favore di un regime di assorbimento.
La normativa prevede, pertanto, che i crediti di lavoro vadano rivalutati sulla base dei coefficienti della rivalutazione monetaria (con una differenziazione a seconda del momento di maturazione, antecedente o successivo all'1 novembre 1991) a cui devono essere sommati gli interessi legali, la cui misura percentuale va intesa in ragione d'anno.
A tal proposito si rammenta che con decorrenza 1° gennaio 1997 costituiscono reddito di lavoro dipendente anche «b) le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile».
Rilevata la qualificazione reddituale, si annota come la determinazione del reddito così qualificato è regolata dal criterio di cassa da assoggettare alle ordinarie ritenute se le somme sono erogate da un sostituto d'imposta.
Ulteriore elemento da apprezzare è la considerazione in relazione alla quale gli interessi legali siano qualificati reddito di lavoro dipendente ai soli fini fiscali nella considerazione che l'articolo 6 (comma 1) del Dlgs 314/97 di modifica dell'articolo 12 della legge 153/69: l'imponibile contributivo include i soli redditi di lavoro dipendente ex articolo 49, comma 1, del Tuir e non quelli di cui al comma 2, nel quale risultano compresi gli oneri in questione (cfr. circolare Inps n. 263/97, come tale richiamata in Agenda Aniv, pag. 39).

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